News

Sicurezza sul lavoro e particolare tenuità del fatto: i chiarimenti della Cassazione penale

Secondo la Cassazione penale, la causa di non punibilità, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale per i casi di particolare tenuità del fatto, non può applicarsi in caso di mancata esecuzione del pagamento previsto dal D.Lgs. 758/1994, salvo che l’imputato non sia responsabile o che la sua colpa per il mancato pagamento possa essere considerata lieve.

Il caso riguarda la condanna di un datore di lavoro alla pena di € 12.000,00 di ammenda per una serie di violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni: il datore di lavoro si era conformato alle prescrizioni imposte dall’organismo di vigilanza nell’ambito del procedimento di estinzione del reato previsto dal D.Lgs. 758/1994, ma aveva omesso di effettuare il pagamento previsto dall’articolo 21, comma 2, del suddetto Decreto.

Il ricorso

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità dell’autore del reato in caso di particolare tenuità del fatto, nonostante questi si fosse tempestivamente conformato alle prescrizioni dell’organo di vigilanza, rendendo così inoffensiva la sua condotta.

La sentenza della Cassazione penale

La III Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 26974 del 23 luglio 2025, ha rigettato il ricorso affermando che: «Dogmaticamente non sussistono ostacoli alla applicazione anche all’ipotesi in cui si sia acceduti alla procedura estintiva, dell’articolo 131-bis cod. pen. Sotto il profilo pratico, tuttavia, la generalizzata applicazione della causa di non punibilità in parola a questi casi potrebbe condurre ad effetti aberranti, risolvendosi nella creazione di un sistema in cui l’indagato che ha adempiuto alle prescrizioni potrebbe, omettendo di pagare la somma dovuta, ottenere un esito processuale favorevole, con evidente torsione del sistema, che condurrebbe ad una controspinta in senso opposto all’ottemperanza al sistema. Pertanto, si deve ritenere che, in materia di contravvenzioni punite dal D.Lgs. 81/2008, la causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen. può trovare applicazione in casi assolutamente limitati in cui la procedura estintiva stabilita dagli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994 sarebbe teoricamente applicabile ma non è stata attivata per cause non riconducibili all’imputato, ovvero ai casi in cui, anche alla luce della “condotta susseguente al fatto”, sulla base di un esame ex post, l’“offesa” risulti di speciale tenuità.».

Iscriviti alla newsletter di CDI

Tieniti informato su prevenzione, analisi e cura. Ricevi tutti gli aggiornamenti di CDI via mail, iscriviti alla newsletter.

Ti abbiamo inviato una mail per convalidare la registrazione.

Controlla la tua casella di posta.

Si è verificato un errore durante la registrazione alla newsletter, si prega di riprovare.

Accessibilità