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Verifica delle competenze dei preposti: le indicazioni per la vigilanza

Una circolare congiunta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e della Conferenza delle Regioni e delle province autonome invita gli Organi di Vigilanza a verificare concretamente, caso per caso, il possesso, non solo formale ma effettivo, delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 a carico dei preposti.

La circolare congiunta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2025, in materia di possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto, è stata formulata come risposta ad alcuni quesiti pervenuti in merito alla legittimità di scelte organizzative di imprese operanti in ambito ferroviario, ma contiene indicazioni utili a evitare errori nell’attribuzione della qualifica di preposto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 in ogni contesto lavorativo.

La circolare precisa che, per quanto riguarda l’identificazione dei preposti, sebbene l’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs. 81/2008 non indichi condizioni specifiche o incompatibilità, è necessario valutare concretamente le capacità delle persone identificate come preposti.

Non esiste una regola generale che permetta di affermare che lavoratori con scarsa anzianità di servizio o qualificati come apprendisti non abbiano le capacità necessarie per svolgere la funzione di preposto, ma l’idoneità della persona designata a svolgere la funzione di preposto si basa sulla sua capacità, in fatto e in diritto, di esercitare i poteri di impedimento di eventi dannosi in conformità alle disposizioni dell’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008.

La circolare invita quindi gli Organi di Vigilanza a verificare concretamente, caso per caso, il possesso, non solo formale ma effettivo, delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 per la funzione di preposto, in particolare in caso di lavoratori con contratto di apprendistato che non abbiano terminato il percorso professionalizzante triennale.

I controlli devono inoltre verificare che la formazione del preposto non si sia limitata a una semplice formalità amministrativa, ma che egli possieda effettivamente le conoscenze, le competenze e le capacità necessarie per svolgere le sue funzioni in relazione all’attività professionale specifica: ad esempio, in caso di accesso ai luoghi di lavoro, gli Organi di Vigilanza sono invitati acquisire sommarie informazioni testimoniali dalla persona formalmente incaricata come preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.

Clicca qui per scaricare la circolare congiunta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2025

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