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La differenza tra stage, formazione e addestramento in materia di sicurezza sul lavoro

Secondo la Cassazione penale la formazione scolastica, compresa quella impartita attraverso i percorsi scuola lavoro, non può in nessun caso esonerare il datore di lavoro dagli obblighi di informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il caso riguarda la morte di un operaio, investito da un trattore lasciato senza freno di stazionamento, su un terreno in pendenza, da un collega non adeguatamente formato in materia di salute e sicurezza: il datore di lavoro è stato condannato per omicidio colposo per non avere, tra l’altro, adottato le misure necessarie affinché l’uso di attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari, a causa dei loro rischi specifici, fosse riservato ai lavoratori che avessero ricevuto un’informazione, una formazione e un addestramento adeguati, conformemente agli accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che lo stage svolto dal guidatore del trattore nel suo periodo di istruzione superiore presso un’azienda agricola fosse idoneo a determinare la necessaria formazione, pur essendo non certificato e quindi irregolare dal punto di vista amministrativo, poiché egli, nonostante la giovane età, era in realtà sufficientemente formato e, inoltre, nelle prime due settimane di lavoro era rimasto seduto sul sedile passeggero del trattore per osservare come un lavoratore esperto guidava il veicolo, mentre nell’ultima settimana i ruoli si erano invertiti: era lui a guidare il veicolo sotto la supervisione del collega. I giudici avrebbero inoltre commesso un errore nel ritenere che l’addestramento del dipendente costituisca un obbligo autonomo rispetto alla formazione generale: quindi, separando artificialmente l’obbligo di addestramento da quello di formazione, avrebbero erroneamente escluso la rilevanza del percorso formativo interno all’azienda.

La IV Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 25439 del 10 luglio 2025, ha rigettato il ricorso affermando che: «[…] le nozioni di informazione, formazione e addestramento sono definite nel D.Lgs. n. 81 del 2008 all’art. 2, lettere a), b) e c) dove si legge che: – la “formazione” è il “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”; – l’”informazione” è il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”; – l’”addestramento” è il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”. […] La fase della formazione scolastica, compresa quella impartita attraverso i percorsi scuola lavoro […] in nessun caso può essere considerata equivalente a esperienza professionale in senso proprio e, comunque, non può considerarsi equipollente ad una pregressa qualità professionale in grado di esonerare il datore di lavoro dal compendio degli obblighi di informazione, formazione e addestramento su evidenziati e neanche di attenuarlo in qualche misura».

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