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Violazione sistematica delle norme infortunistiche e responsabilità amministrativa da reato

La Cassazione penale conferma che la responsabilità amministrativa da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sussiste in tutti i casi in cui l’azienda abbia violato sistematicamente le norme infortunistiche ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.

Il caso riguarda la condanna di una società per responsabilità amministrativa da reato a seguito dell’infortunio di un preposto, durante operazioni di impilamento di blocchi di marmo. Da quanto emerso in fase di indagine, l’infortunato, nonostante gli fosse stata attribuita all’atto dell’assunzione la qualifica di preposto, non aveva ricevuto una specifica formazione sulla tecnica di impilamento dei blocchi di marmo e, inoltre, nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa non erano indicate le modalità cui attenersi nell’operazione di accatastamento dei blocchi, né le cautele da adottare nel caso di massi di forma irregolare. Poiché tali omissioni non erano state ritenute semplici inosservanze, quanto piuttosto il frutto di una scelta del datore di lavoro comportante un risparmio di spesa, sia in relazione alla inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi predisposto, sia all’inadeguatezza di assicurazione di formazione ed istruzione adeguate al del personale, sia per non avere destinato personale al controllo del rispetto delle norme di sicurezza, la società era stata ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art.25 septies del D.Lgs. 231/2001, con conseguente condanna alla sanzione pecuniaria di euro 25.800.

La società ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, fra l’altro, che secondo consolidati princìpi interpretativi la responsabilità amministrativa da reato sussisterebbe solo qualora l’interesse aziendale fosse stato collegato ad una scelta deliberata di ottenere un risparmio di spesa, e non a una sottovalutazione dei rischi, e qualora il vantaggio sia stato ricondotto ad una specifica indicazione delle causali del contenimento della spesa.

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 34936 del 21 settembre 2022, ha rigettato il ricorso, affermando che: «[…] il giudice distrettuale ha fornito adeguato riscontro alle censure concernenti la ricorrenza dell’interesse e del vantaggio dell’ente al mancato rispetto di cautele doverose imposte dalla disciplina prevenzionistica, evidenziando da un lato che non si era in presenza di inosservanze occasionali o dettate da una sottovalutazione dei rischi connessi al mancato rispetto di disciplina prevenzionistica, ma le lacune accertate attenevano a snodi fondamentali della gestione aziendale nella cura della formazione del personale e della individuazione delle corrette pratiche lavorative e dei rischi ad esse collegati, e dall’altro individuando una triplice componente del vantaggio economico conseguito in termini di risparmio di spesa (costi per la formazione, predisposizione DVR, impiego di manodopera per i controlli) e, al contempo ravvisando la prospettiva di una maggiore produttività nelle lavorazioni, con riduzione dei tempi di lavoro (procedure più snelle, meno controlli, ridotta formazione)».

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