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Rischio da calore: controlli ispettivi e sorveglianza sanitaria

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con le indicazioni pubblicate l’8 luglio 2026, ha richiamato gli elementi che saranno verificati durante i controlli sul rischio da calore: valutazione specifica, organizzazione degli orari, pause, rotazione, acqua, protezioni, informazione e misure rivolte ai lavoratori maggiormente suscettibili. Il medico competente è coinvolto nella sorveglianza sanitaria mirata e nella gestione di prescrizioni o limitazioni. Per le organizzazioni, l’attenzione si sposta dalla sola presenza di una procedura alla prova della sua applicazione durante le giornate e le attività effettivamente critiche.

Le indicazioni INL dell’8 luglio 2026

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha aggiornato l’indirizzo operativo già espresso nelle note degli anni precedenti e ha richiamato il D.M. 95/2025, che contiene il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche. Il documento richiede una pianificazione sistematica, collegata alla valutazione specifica prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L’attività di vigilanza interessa con particolare attenzione edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e consegne, senza escludere altri contesti nei quali temperatura, irraggiamento, umidità, sforzo fisico, abbigliamento o caratteristiche degli ambienti possano produrre un rischio significativo.

L’impostazione non si esaurisce nella previsione meteorologica. I dati istituzionali e i sistemi di allerta servono a programmare le misure, ma devono essere letti insieme alle condizioni locali, alla mansione, alla durata dell’attività e alla possibilità concreta di modificare tempi e modalità del lavoro.

Che cosa viene verificato durante gli accessi ispettivi

Gli ispettori verificano la presenza nel Documento di Valutazione dei Rischi di un’analisi specifica del calore e delle emergenze climatiche. La valutazione deve essere coerente con luoghi, lavorazioni, carico fisico, orari e misure disponibili e deve tradursi in indicazioni comprensibili per dirigenti, preposti e lavoratori.

Un secondo ambito riguarda l’organizzazione. L’INL richiama turni, limitazione delle attività nelle ore centrali, pause, rotazione, disponibilità di acqua, aree ombreggiate o climatizzate, dispositivi di protezione, informazione e formazione. L’accesso ispettivo può quindi confrontare la procedura con orari effettivi, ordini di lavoro, presenze, condizioni dei luoghi e disponibilità reale delle misure.

Particolare rilievo assume l’effettiva attuazione. Una pausa prevista ma incompatibile con i ritmi produttivi, un punto d’acqua non raggiungibile o un’area di recupero inadeguata non realizzano la protezione descritta nel documento. Dirigenti e preposti devono poter modificare l’attività quando le condizioni peggiorano.

Sorveglianza sanitaria mirata e lavoratori più suscettibili

L’INL richiama il coinvolgimento del medico competente per una sorveglianza sanitaria mirata nei confronti dei lavoratori fragili o maggiormente esposti. Il contributo sanitario riguarda il rapporto tra condizioni individuali, mansione e rischio lavorativo e può tradursi in giudizi di idoneità con prescrizioni o limitazioni, nel rispetto della riservatezza.

L’organizzazione non deve conoscere diagnosi o dati clinici non necessari. Deve però ricevere indicazioni operative sufficienti per adattare orario, intensità dello sforzo, durata dell’esposizione, frequenza delle pause o assegnazione temporanea dei compiti. Le prescrizioni devono essere applicate e comunicate ai soli soggetti che devono renderle effettive.

Il protocollo sanitario deve essere riesaminato alla luce della valutazione del rischio. Il medico competente collabora con datore di lavoro e servizio di prevenzione e può utilizzare i dati aggregati della sorveglianza per segnalare criticità, fermo restando che la prevenzione collettiva e organizzativa resta prioritaria rispetto alla sola selezione sanitaria dei lavoratori.

Dalla previsione meteo all’attuazione delle misure

I sistemi istituzionali di previsione, compreso il progetto Worklimate, offrono un supporto alla programmazione. L’azienda deve definire chi consulta le informazioni, con quale frequenza, quali soglie interne attivano le misure e come vengono comunicate le decisioni a reparti, cantieri o squadre esterne.

La registrazione delle decisioni è utile per dimostrare l’effettività. Bollettini consultati, comunicazioni ai preposti, modifiche degli orari, sospensioni, rotazioni e controlli sulla disponibilità di acqua e aree di recupero permettono di ricostruire come il rischio è stato gestito nella giornata specifica.

Quando le condizioni determinano un rischio non accettabile, l’Ispettorato richiama la possibilità di sospendere l’attività. Il preposto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, deve intervenire quando rileva una situazione di pericolo e non può limitarsi a segnalare un problema senza adottare le misure previste dalle proprie attribuzioni.

Sintesi analitica dei profili essenziali

• Fonte: indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro pubblicate l’8 luglio 2026.
• Quadro operativo: D.M. 95/2025 e valutazione specifica del rischio da calore ed emergenze climatiche.
• Controlli: DVR, orari, pause, rotazione, acqua, aree di recupero, protezioni, formazione e attuazione concreta delle misure.
• Sorveglianza sanitaria: coinvolgimento del medico competente per lavoratori maggiormente suscettibili o esposti e gestione delle prescrizioni di idoneità.
• Preposto: intervento operativo nelle situazioni di pericolo e verifica dell’applicazione delle misure.
• Evidenze aziendali: procedure, bollettini, comunicazioni, turni, registrazioni delle modifiche e documenti che provano la disponibilità delle misure.

Cosa cambia in pratica per le organizzazioni

  1. La prima ricaduta riguarda il contenuto del DVR. Una formula generica sulle temperature elevate non è sufficiente quando lavorazioni, luoghi o periodi dell’anno rendono prevedibile un rischio specifico. La valutazione deve descrivere situazioni critiche e misure attivabili.
  2. La seconda ricaduta riguarda l’organizzazione quotidiana. Il piano deve stabilire responsabilità, modalità di consultazione degli avvisi, criteri di attivazione e poteri dei preposti, affinché le misure possano essere adottate prima o durante il peggioramento delle condizioni.
  3. La terza ricaduta riguarda la sorveglianza sanitaria. Giudizi con prescrizioni o limitazioni devono tradursi in assegnazioni e orari compatibili; il medico competente deve ricevere informazioni aggiornate su mansioni, carico fisico e condizioni di esposizione.
  4. La quarta ricaduta riguarda la prova dell’effettività. In sede ispettiva, la documentazione deve corrispondere alle condizioni osservate: acqua disponibile, pause praticabili, aree di recupero adeguate, lavoratori informati e preposti in grado di intervenire.

Indicazioni operative essenziali

• aggiornare la valutazione specifica: descrivere attività, luoghi, periodi, fattori aggravanti e misure contro il rischio da calore;
• definire un piano di attivazione: stabilire chi controlla gli avvisi, chi decide modifiche e come vengono informati lavoratori e preposti;
• riesaminare orari e carichi di lavoro: prevedere pause, rotazioni, riduzione dello sforzo e limitazione delle attività nelle fasce critiche;
• garantire acqua e aree di recupero: verificare disponibilità, accessibilità e adeguatezza nelle condizioni reali;
• coinvolgere il medico competente: aggiornare il protocollo sanitario e applicare prescrizioni o limitazioni senza diffondere dati clinici;
• formare preposti e lavoratori: riconoscere sintomi, situazioni di pericolo, misure da attivare e modalità di richiesta di assistenza;
• conservare evidenze giornaliere: registrare bollettini, comunicazioni, variazioni dei turni, sospensioni e controlli sulle misure disponibili.

In sintesi

Le indicazioni INL dell’8 luglio 2026 orientano i controlli verso la concreta capacità dell’organizzazione di prevenire il rischio da calore. DVR, sorveglianza sanitaria, avvisi meteo, turni e misure sul campo devono restare coerenti. La procedura acquista valore solo quando consente a dirigenti e preposti di modificare tempestivamente il lavoro e di proteggere anche le persone maggiormente suscettibili.

Clicca qui per consultare le indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro

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