Per la Cassazione penale i soggetti al vertice delle unità produttive, se dotati di idonei poteri decisionali e di spesa, sono datori di lavoro ex lege, a titolo originario, tenuti alla redazione del DVR e all’individuazione del RSPP ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008.

Il caso riguarda l’assoluzione del presidente del consiglio d’amministrazione di una società per non aver effettuato la valutazione dei rischi lavorativi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, avendo egli designato in forza di procura speciale, quali datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, due distinti soggetti preposti al vertice delle due distinte unità produttive, che avevano autonomamente adempiuto a quanto previsto dalla norma. Sulla scorta del contenuto delle due procure speciali conferite dal presidente del consiglio di amministrazione, il Tribunale aveva ritenuto che esse avessero funzione meramente ricognitiva dell’investitura ex lege di due datori di lavoro decentrati, ciascuno investito degli obblighi di garante originario in relazione alle singole unità produttive di competenza e, in quanto tale, tenuto alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi afferenti alle singole unità organizzative di cui erano responsabili.
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, che il Tribunale avesse errato, in primo luogo, nel ritenere che la qualifica di datore di lavoro potesse essere attribuita con procura speciale a soggetto estraneo al consiglio di amministrazione, laddove la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che nelle società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega validamente conferita della posizione di garanzia. Il trasferimento dei poteri datoriali del consiglio di amministrazione soggetti non facenti parte del consiglio stesso, e come tali non datori di lavoro a titolo originario, non sarebbe previsto e le procure speciali rilasciate dal presidente del consiglio d’amministrazione avrebbero dovuto essere qualificate quali deleghe di funzioni ex art. 16 del D.Lgs. 81/2008, con la conseguenza che, trattandosi di deleghe di funzioni e non di deleghe gestorie, costoro sarebbero stati da considerare garanti a titolo derivativo, da cui l’ulteriore conseguenza della violazione dell’art. 17 dello stesso Decreto, norma che non consente che la delega di funzioni possa operare per la valutazione dei rischi e per la designazione del responsabile per la sicurezza.
La Terza Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 22584 del 16 giugno 2025, ha rigettato il ricorso affermando che: «Occorre in primo luogo sgombrare il campo da un possibile equivoco, qui non viene in rilievo il tema dell’individuazione della figura di datore di lavoro nelle strutture complesse, che spetta a tutti i componenti del consiglio di amministrazione su cui gravano indistintamente gli obblighi in materia di prevenzione in materia antinfortunistica, e i rapporti tra delega gestoria ex art. 2381 cod. civ. e delega di funzioni, ma il diverso tema dell’individuazione del datore di lavoro ex lege, o a titolo originario, tenuto alla redazione del DVR e all’individuazione del responsabile della sicurezza che ai sensi dell’art. 17 del Testo unico non possono essere oggetto di delega di funzioni ai sensi dell’art. 16, a soggetti che vengono a rivestire una posizione di garanzia a titolo derivato.
[…] Secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass., Sez. 4, n. 49819 del 5.12.2003, il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro (sussistendo distinte unità produttive) in senso prevenzionale. È evidente che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell’unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali. Egli pertanto sarà qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili. […] Quanto al caso in esame il Tribunale […] ha correttamente ritenuto […] la qualifica di datore di lavoro ex lege in senso prevenzionistico per le singole unità produttive, in capo ai soggetti dirigenti preposti alla direzione delle stesse qualificate, ai sensi della lett. t) dell’art. 2 cit., quali autonome unità produttive in presenza dei requisiti normativi di autonomia gestoria, finanziaria in capo a loro […]. Il Tribunale ha poi rilevato che i dirigenti preposti alle due unità produttive avevano, in adempimento alla legge, predisposto sia il DVR che individuato il responsabile della sicurezza, proprio in adempimento ai compiti che competono al datore di lavoro a titolo originario. Di conseguenza ha escluso la responsabilità penale in capo al [presidente del consiglio d’amministrazione]».