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Patente a crediti: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce il ruolo dei lavoratori “riqualificati”

Una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fa chiarezza sulle sanzioni applicabili quando, durante l’attività ispettiva in cantieri temporanei e mobili, si disconosca la natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un’impresa affidataria.

Con la nota n. 964 del 4 giugno 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sull’applicazione della patente a crediti nei cantieri temporanei e mobili in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato.

In tali casi il rapporto di lavoro autonomo tra il titolare firmatario di ditta artigiana e l’impresa affidataria dei lavori viene disconosciuto in ragione del riscontro – in sede di accertamento ispettivo – degli elementi caratteristici della subordinazione, che inducono a riqualificare il lavoratore “pseudoautonomo” quale dipendente dell’impresa affidataria, procedendo nei confronti di quest’ultima con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, nonché delle sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La nota precisa che, in aggiunta alle sanzioni previste in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione del lavoratore “riqualificato”, laddove si accerti che l’impresa affidataria (committente dell’artigiano fittizio) abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si procederà all’applicazione, nei confronti della medesima, dell’impianto sanzionatorio previsto per le violazioni delll’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, consistente in una sanzione amministrativa pari al 10% del valore complessivo dei lavori (con un minimo fissato in 6.000 euro) e l’esclusione per sei mesi dalla partecipazione a lavori pubblici.

L’INL, viceversa, non ritiene che tale sanzione possa essere irrogata al lavoratore “pseudo-autonomo”, in quanto la riconduzione del rapporto di lavoro alla tipologia del lavoro subordinato, comprovata dai fatti storici accertati nel corso dell’ispezione, comporta il venir meno della condizione soggettiva (la qualificazione di lavoratore autonomo) necessaria per il configurarsi dell’illecito.

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