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Non basta l’esperienza se il lavoratore non è formato all’uso dello specifico macchinario

La Cassazione penale, nel decidere il caso di un infortunio occorso a un operaio, ribadisce che l’esperienza del lavoratore non può in alcun caso surrogare l’informazione e la formazione previste dalla legge.

Il caso riguarda la condanna di un datore di lavoro a seguito di un infortunio occorso a un operaio, addetto a un tornio manuale, che non aveva effettuato la formazione ed informazione specifica relativa allo specifico macchinario, ai sensi dell’art. 73, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede che il datore di lavoro debba provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza, relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, fra l’altro, che l’incidente sia stato causato da una condotta abnorme del tornitore, perfettamente formato ed in grado di usare correttamente il tornio in questione, come aveva affermato la stessa A.S.L., confermando che l’infortunato era un lavoratore esperto nell’utilizzo di tali macchinari.

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 35058 del 23 settembre 20121, ha però dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che: «[…] l’obbligo di informazione e formazione dei dipendenti non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro […]. Ciò in quanto l’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge e gravanti sul datore di lavoro […]. […] il comportamento del [tornitore], chiamato ad eseguire un’operazione per la quale non era stato adeguatamente formato e, in particolare, ad utilizzare un macchinario senza essere stato preventivamente informato dei suoi limiti di utilizzo, non [può] essere considerato esorbitante essendo, invece, esso il risultato della carenza di istruzione, potendo esso essere considerato eccezionale o abnorme solo se egli avesse deciso di agire impropriamente pur disponendo di tutte le informazioni necessarie».

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