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L’attesa della visita di idoneità non giustifica l’assenza dal lavoro

Per la Sezione Lavoro della Cassazione civile un lavoratore assente per malattia oltre i 60 giorni non può attendere passivamente che il datore di lavoro organizzi la visita di idoneità: è dovere del dipendente, una volta cessata la malattia, tornare in azienda.

Una lavoratrice è stata licenziata per ingiustificata assenza dal lavoro perché, terminata un’assenza per malattia superiore ai 60 giorni, invece di presentarsi in azienda per ricevere istruzioni aveva atteso di essere convocata per la visita medica per l’accertamento dell’idoneità al lavoro; essa ha quindi impugnato il licenziamento, vedendo però rigettate le sue istanze sia in primo che in secondo grado di giudizio.

La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo, fra l’altro, che, dovendo la visita medica per l’accertamento dell’idoneità al lavoro eseguirsi “a cura e spese del datore di lavoro”, essa, assente per malattia per più di sessanta giorni continuativi e non convocata a visita, poteva ritenersi assente giustificata.

La Sezione Lavoro della Cassazione civile, con ordinanza n. 29756 del 12 ottobre 2022, ha però rigettato il ricorso, affermando che: «[…] il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41, non autorizza il lavoratore assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi a rimanere in attesa dell’iniziativa datoriale finalizzata all’effettuazione della visita di idoneità; è infatti dovere del lavoratore medesimo, una volta cessato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro; […] In tema di sorveglianza sanitaria D.Lgs. n. 81 del 2008, ex art. 41, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare l’incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l’assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell’inizio dell’assenza e la sua omissione giustifica l’astensione ex art. 1460 c.c., dall’esecuzione di quelle mansioni ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell’attesa della visita medica, l’eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell’impresa […]».

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