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La marcatura "CE" non esonera il datore di lavoro in caso di vizio evidente del macchinario

Secondo la Cassazione penale il datore di lavoro deve verificare l’effettiva sicurezza dei macchinari, non essendo sufficiente a esonerarlo da tale responsabilità la marcatura “CE” apposta su macchinari affetti da un palese vizio di progettazione.

Marcatura ce

Il caso riguarda la condanna di un datore di lavoro per il delitto di lesioni personali colpose a seguito dell’infortunio di un operaio, causato dal palese vizio di progettazione di una macchina di mantecatura del gelato, le cui pale metalliche continuavano a muoversi, nonostante l’azionamento del comando di stop, cui seguiva, comunque, lo spegnimento sul display della scritta “organi in movimento”.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, di aver fatto incolpevole affidamento sulla certificazione di conformità emessa dal produttore del macchinario all’atto della commercializzazione, reiterata, peraltro, a seguito delle modifiche apportate, e sulla mancata indicazione, nel manuale di istruzione, del tipo di rischio in concreto verificatosi, sicché risulterebbe inesigibile l’adozione, da parte sua, di una condotta alternativa lecita.

La IV Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 8295 del 28 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso affermando che: « […] il datore di lavoro, in presenza di un vizio di progettazione palese, era tenuto ad attivarsi, nella sua qualità di garante della sicurezza dei lavoratori, imponendoglielo, nello specifico, l’art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008 e non esonerandolo da responsabilità la marcatura “CE” apposta sulla macchina o l’affidamento nella competenza del produttore, posto che il vizio, come detto, era palese e, quindi, da lui agevolmente percepibile con l’uso dell’ordinaria diligenza; […] l’evento infausto di fatto verificatosi, oltre che prevedibile, era all’evidenza evitabile, in quanto il datore di lavoro avrebbe potuto agevolmente porre in essere la condotta alternativa lecita, consistente nell’adozione di una protezione idonea ad impedire che il dipendente  introducesse le mani nel vano in cui avveniva il movimento rotatorio delle pale metalliche, funzionale all’operazione di mantecatura del gelato, mentre questo era in atto”.

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