La Cassazione penale ribadisce l’obbligo di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro prima dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa: il caso è quello di un lavoratore infortunatosi al primo giorno di lavoro pur se affiancato da un collega esperto.

Il caso riguarda l’assoluzione di un datore di lavoro dall’accusa di aver omesso di formare e informare un lavoratore infortunatosi il giorno stesso della sottoscrizione del suo contratto di lavoro: il giudice aveva ritenuto che la condotta del lavoratore, che aveva autonomamente deciso di utilizzare un macchinario pericoloso, approfittando della temporanea assenza del collega esperto che lo stava affiancando, fosse tale da escludere qualsiasi responsabilità da parte del datore di lavoro.
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione ritenendo falso che il lavoratore avesse agito in maniera imprudente e per effetto di un’autonoma iniziativa, trovandosi agli atti la prova che, viceversa, l’operaio aveva eseguito le disposizioni del datore di lavoro, pur non essendo stato formato per l’utilizzo del macchinario e neppure informato sui relativi rischi.
La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 22843 del 17 giugno 2025, ha accolto il ricorso affermando che: «La parte ricorrente ha colto nel segno nel denunciare la incongruità del ragionamento che sostiene la decisione impugnata in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un fatto interruttivo tra la violazione ascritta al datore di lavoro e l’evento lesivo, ravvisabile nella condotta dello stesso lavoratore, nel senso che esso sarebbe stato, nella specie, imprudente e frutto di un’autonoma iniziativa, avendo il citato lavoratore approfittato dell’assenza del collega specializzato addetto alla macchina. […] Nella specie, il Tribunale ha ricollegato la asserita abnormità del comportamento del lavoratore alla sua imprudente iniziativa che, tuttavia, per quanto emerge dalla stessa sentenza, si inseriva perfettamente nel contesto della lavorazione che l’uomo, assunto proprio quel giorno, doveva eseguire, affiancando il collega più esperto, senza considerare che la imputazione inerisce, per l’appunto, alla mancata formazione del lavoratore e alla informazione sui rischi di quel macchinario, a prescindere dal segmento di attività che egli avrebbe dovuto svolgere nei pressi di detta macchina. Si tratta di un ragionamento contraddittorio rispetto alle stesse premesse esposte nella sentenza impugnata e neppure osservante dei principi in materia […]».