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Delega apparente: risponde il datore di lavoro

Secondo la Cassazione penale, la delega ex art. 16 del D.Lgs. 81/2008, anche se formalmente corretta, non libera il datore se questi mantiene un’ingerenza stabile o un controllo diretto e continuo sull’ambito delegato.

Il caso riguarda la condanna di un datore di lavoro per contravvenzioni prevenzionistiche riscontrate in un cantiere edile, con violazioni afferenti alla predisposizione e al mantenimento delle misure di sicurezza nelle lavorazioni e nella gestione delle interferenze. La difesa aveva sottolineato l’esistenza di una delega conferita a un altro soggetto, inserita nel sistema organizzativo aziendale e accompagnata, secondo la tesi difensiva, da adeguati poteri decisionali e di spesa. Dalla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito era emerso, tuttavia, che il datore aveva assunto in prima persona l’incarico di RSPP per quel cantiere, impartiva direttive operative, calendarizzava sopralluoghi e verifiche e interveniva in via autoritativa sulle soluzioni prevenzionistiche, mantenendo un controllo quotidiano e capillare sul medesimo ambito che la delega pretendeva di trasferire.

Vigilanza o ingerenza?

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, la piena validità della delega ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008  per specificità dell’oggetto, idoneità professionale del delegato, conferimento per iscritto con data certa, autonomia di spesa e accettazione espressa, nonché l’errata convinzione, espressa nella sentenza di condanna, secondo la quale la vigilanza del datore di lavoro si sarebbe trasformata in ingerenza.

Il controllo quotidiano e capillare rende inefficace la delega

La III Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 32030 del 26 settembre 2025, ha rigettato il ricorso, ribadendo che «Le condizioni perché una delega di funzioni sia efficace oltre ad afferire al conferimento di poteri effettivi di autonomia gestionale e di potere di spesa presuppongono che il datore di lavoro non si sia intromesso, o non abbia assunto specifici obblighi di vigilanza proprio sull’operato del delegato e sulle violazioni che risultano oggetto di rimprovero. […] [Viceversa], il datore di lavoro, rispetto al cantiere di che trattasi, aveva assunto su di sé lo specifico incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ossia uno specifico incarico di vigilanza, in concreto, sulla corretta attuazione delle misure infortunistiche, che quindi non consente di valorizzare quanto disposto e contenuto nella delega, e ciò in virtù non solo del principio generale, anche sancito dalla norma (art. 16 c. 3 D.Lgs. 81/2008) per cui il datore di lavoro mantiene sempre un dovere di vigilanza, ma anche dell’insegnamento di questa Corte di legittimità per cui il datore di lavoro può invocare la causa di esclusione della punibilità in forza di delega efficace ove trattasi di azioni o omissioni avvenute sul luogo di lavoro per le quali non poteva esercitare un capillare e quotidiano controllo. Quando invece la documentazione organizzativa del cantiere dimostra, al contrario, come nella specie, che questo quotidiano e capillare controllo il datore di lavoro aveva assunto su di sé come obbligo specifico, mantenendo il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione del cantiere, allora la delega invocata non rileva».

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