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D.Lgs. 231/2001: in caso di violazione rimproverabile della norma cautelare l’ente risponde in ogni caso 

Secondo la Cassazione penale la “colpa di organizzazione” degli enti ha la stessa funzione della colpa dalle persone fisiche, ed è presente in ogni caso di violazione rimproverabile della norma cautelare.

Il caso riguarda una sanzione di 100.000 euro per responsabilità amministrativa da reato inflitta a una società per l’illecito di cui all’art. 25-septies, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, in relazione al delitto di lesioni colpose commesse con violazione delle norme di tutela e sicurezza sul lavoro: durante l’esecuzione di un’operazione di sostituzione di un nastro trasportatore di materiale per la fusione all’interno di un silos, il transito di una componente del carroponte aveva provocato lo schiacciamento del capo di un lavoratore contro uno spigolo della balaustra, causandogli lesioni gravissime comportanti invalidità permanente del 75%.

La società ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, la non sussistenza  della colpa di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in quanto la Corte d’Appello avrebbe fondato il suo convincimento sui concetti di colpa delle persone fisiche e di omissione dei modelli di organizzazione e gestione, sovrapponendo il piano della sussistenza del reato presupposto con quello della responsabilità amministrativa dell’Ente e confondendo la colpa delle persone fisiche con la colpevolezza di organizzazione dell’Ente.

La Terza Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 4210  del 31 gennaio 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso affermando che: «[…] l’ente risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui, ma non pone al riparo da possibili profili di responsabilità meramente oggettiva, sicché il giudice di legittimità ha affermato “la necessità che sussista la c.d. colpa di organizzazione dell’ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. Grava sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza e l’accertamento dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della societas e che abbia agito nell’interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende “per rimbalzo” dall’individuo all’ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell’ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo” (cfr. Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia, Rv. 247666). La “colpa di organizzazione” dell’ente ha la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione “colpevole” (ovvero rimproverabile) della regola cautelare».

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