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D.Lgs. 231/2001: il committente risponde dell’infortunio dell’appaltatore

Secondo la Cassazione penale, il committente risponde per illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 della carente applicazione delle norme di sicurezza da parte dell’appaltatore, perché essa si traduce in una riduzione dei costi di intervento.

D.Lgs. 231/2001

Il caso riguarda la condanna per illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di una società committente dei lavori di pulizia di un tetto, in relazione a un infortunio occorso a un lavoratore della ditta appaltatrice, scivolato accidentalmente in un lucernario aperto. In secondo grado, la Corte d’appello aveva ribaltato la condanna, ritenendo irrisorio il beneficio che sarebbe derivato per l’ente dalla violazione delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’insufficiente motivazione dell’assoluzione della società committente, in quanto, la mancata adozione di misure individuali di prevenzione del rischio di cadute dall’alto avrebbe assolto a un’esigenza della ditta esecutrice dei lavori, rappresentata dalla riduzione dei tempi di lavorazione, ma anche dell’impresa committente che si era rivolta a una ditta non in possesso dell’idoneità professionale, proprio per contenere i costi, senza preoccuparsi delle modalità di esecuzione dell’intervento.

La III Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 8898 del 4 marzo 2025, ha accolto il ricorso affermando che: «La valutazione in ordine alla consistenza del ritorno economico derivante dal reato […] risente dalle errate e superficiali valutazioni espresse in relazione alla pericolosità della prestazione […] La selezione di una ditta in possesso delle competenze necessarie per eseguire quel tipo di intervento e l’adozione delle misure antinfortunistiche adeguate […] avrebbe profondamento inciso sulle modalità esecutive determinando una protrazione dell’intervento e costi superiori che, inevitabilmente, sarebbero ricaduti sulla società committente. Apodittica e confliggente con le risultanze istruttorie, pertanto, risulta la conclusione cui perviene la Corte territoriale che ha qualificato come irrisorio il beneficio che sarebbe derivato per l’ente dalla violazione delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori».

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