Una circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione delle sanzioni in materia di conformità dei luoghi di lavoro (art. 64 del D.Lgs. 81/2008) e sugli obblighi derivanti dall’utilizzo di macchine ante marcatura CE.

Con una Circolare diffusa in data 18 marzo 2025, la Direzione centrale di vigilanza e sicurezza del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni interpretative, condivise con il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, sulle modalità di applicazione delle sanzioni in materia di conformità dei luoghi di lavoro (art. 64 del D.Lgs. 81/2008) e sugli obblighi derivanti dall’utilizzo di macchine ante direttiva 89/392/CEE.
Per quanto riguarda le sanzioni irrogate in caso di luoghi di lavoro non conformi ai requisiti di sicurezza specificati nell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, la circolare ricorda che l’art. 68, comma 2 dello stesso decreto prevede che “La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione […]”. Al fine di permettere agli Ispettori una corretta e uniforme applicazione dell’art. 68 comma 2, la circolare chiarisce il concetto di “violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea” e, dunque, definisce i casi in cui più violazioni debbano essere considerate, dal punto di vista sanzionatorio, come un’unica violazione: “Ogni punto dell’allegato IV disciplina i requisiti di sicurezza con riferimento ad una classe di interessi riguardanti l’ambiente di lavoro (stabilità e solidità al punto 1.1, altezza, cubatura e superficie al punto 1.2, pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico al punto 1.3 ecc.). Pertanto, tutti i precetti che sono ricompresi in ogni singola classe di riferimento, […] rientrano nella stessa categoria omogenea. Alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia chiaramente che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio 1.1.1 e 1.1.7) non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie (ad esempio 1.1.1 e 1.2.6) comporta la violazione di più illeciti”.
La circolare fornisce, inoltre, chiarimenti in merito alle macchine non dotate di marcatura CE prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, per le quali l’art. 70, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo di conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V dello stesso decreto. La circolare ribadisce che “[…] il Datore di Lavoro deve […] valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’Allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi […]”, ma chiarisce che non è obbligatorio affidarsi, per tale attività, “ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008. A riguardo, si evidenzia che il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo in tal senso; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto”.
Infine, la circolare specifica che “le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione […]. Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008)”.