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Biossido di titanio: valutare l’esposizione professionale

Un fact sheet Inail del 3 settembre 2026 richiama l’attenzione sull’esposizione professionale al biossido di titanio dopo il venir meno della precedente classificazione armonizzata. Per le aziende resta centrale la verifica delle condizioni reali di dispersione delle polveri e delle misure di prevenzione adottate.

Un aggiornamento tecnico dopo il contenzioso europeo

Il fact sheet Inail “Biossido di titanio: applicazioni e potenziali effetti dannosi sulla salute” ricostruisce il dibattito scientifico e regolatorio sul TiO2, materiale ampiamente impiegato come pigmento e, in alcune applicazioni, in forma micro o nanometrica. Il tema è rilevante per la salute e sicurezza sul lavoro soprattutto quando il materiale è manipolato come polvere o quando il processo può generare particelle aerodisperse.

La pubblicazione arriva dopo la conclusione del contenzioso europeo sulla classificazione armonizzata e offre l’occasione per separare due piani: la classificazione armonizzata di pericolo ai sensi del regolamento CLP e la valutazione dell’esposizione che deve essere svolta nel luogo di lavoro in base alle condizioni effettive del processo.

Che cosa è stato annullato e che cosa non è stato deciso

Il Regolamento delegato (UE) 2020/217 aveva classificato come cancerogeno di categoria 2 per inalazione il biossido di titanio in polvere contenente almeno l’1% di particelle con diametro pari o inferiore a 10 micrometri, secondo la formulazione del provvedimento. Il Tribunale dell’Unione europea ha annullato tale classificazione nel 2022 e la Corte di giustizia, con sentenza del 1° agosto 2025 nelle cause riunite C-71/23 P e C-82/23 P, ha respinto le impugnazioni.

La sentenza della Corte di giustizia non ha dichiarato il TiO2 innocuo. Il contenzioso riguardava i criteri giuridici e scientifici necessari per una classificazione armonizzata ai sensi del CLP, tra cui l’affidabilità degli studi utilizzati, il calcolo del sovraccarico polmonare e la necessità che la cancerogenicità classificata dipenda da proprietà intrinseche della sostanza. L’annullamento rimuove quindi quella specifica classificazione armonizzata; non sostituisce la valutazione del rischio nei processi lavorativi.

Il precedente inquadramento IARC nel gruppo 2B, richiamato anche nella ricostruzione Inail, appartiene a un diverso sistema scientifico di classificazione e non coincide con la categoria 2 del regolamento CLP. Le due classificazioni hanno presupposti e conseguenze giuridiche differenti. L’esito europeo è stato successivamente formalizzato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per il luogo di lavoro resta il rischio chimico da valutare

La cessazione della classificazione armonizzata non elimina gli obblighi generali del Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/2008 sugli agenti chimici. L’art. 223 richiede di valutare, tra l’altro, proprietà pericolose, informazioni di sicurezza del fornitore, livello, tipo e durata dell’esposizione, circostanze del lavoro e quantità utilizzate, eventuali valori limite e misure di prevenzione già adottate.

La conseguenza è importante sul piano documentale: non è corretto cancellare automaticamente il TiO2 dalla valutazione perché è venuta meno la precedente classificazione armonizzata come cancerogeno di categoria 2 per inalazione. Occorre invece verificare se e come il materiale sia presente nel ciclo, quali altre classificazioni o proprietà siano rilevanti e quale esposizione possa effettivamente prodursi. Allo stesso modo, non si può applicare automaticamente il regime degli agenti cancerogeni del Capo II facendo leva soltanto sulla classificazione armonizzata annullata.

L’art. 224 orienta poi la gestione verso riduzione del rischio mediante progettazione e organizzazione del lavoro, attrezzature e procedure adeguate, limitazione del numero di esposti e della durata dell’esposizione, misure igieniche e riduzione delle quantità presenti. La protezione collettiva alla fonte precede l’eventuale ricorso ai dispositivi di protezione individuale per il rischio residuo.

Dove cercare l’esposizione: la forma fisica conta

Il biossido di titanio può essere presente in forme e matrici molto diverse. Un pigmento già incorporato in una matrice liquida o solida non ha lo stesso potenziale di aerodispersione di una polvere secca. La valutazione deve quindi individuare le fasi che possono liberare particelle: apertura e svuotamento di sacchi, pesatura, travaso, caricamento di miscelatori, dispersione, pulizia di impianti e filtri, manutenzione e lavorazioni successive che generano polvere.

Quando sono presenti frazioni fini o nanoparticellari, la sola massa totale può non descrivere completamente il profilo di esposizione. Dimensione, distribuzione granulometrica, area superficiale, aggregazione e modalità di generazione delle particelle incidono sul comportamento dell’aerosol e sulla deposizione nell’apparato respiratorio. Inail richiama da tempo un approccio caso per caso per i nanomateriali, proprio perché le proprietà tossicologiche possono cambiare con forma e dimensione.

Per l’igiene industriale è quindi utile distinguere almeno tra frazione inalabile e respirabile e verificare se la strategia di campionamento rappresenti realmente i compiti che generano esposizione. Una misura generica dell’ambiente può sottostimare fasi brevi ma emissive; per questo la caratterizzazione preliminare dei compiti e dei gruppi con esposizione simile è parte essenziale della strategia.

Misurazioni: quando servono devono essere progettate

Un altro fact sheet Inail del luglio 2026 sul rischio chimico negli ambienti di lavoro richiama la UNI EN 689:2019 per la valutazione dell’esposizione per inalazione e la UNI EN 482:2021 per i requisiti prestazionali dei metodi di misura. La UNI EN 689 struttura il percorso in caratterizzazione di base, definizione della strategia di misura, individuazione dei gruppi similari di esposizione, campionamento e rivalutazione periodica.

Il fact sheet sul TiO2 non introduce un nuovo valore limite di esposizione professionale. Ne consegue che l’eventuale campagna di misura deve essere giustificata dalla valutazione e progettata rispetto alle condizioni reali, ai limiti o criteri applicabili e allo scopo della misurazione. Il dato analitico, da solo, non sostituisce la ricostruzione del processo: deve essere interpretato insieme a forma del prodotto, quantità, durata, frequenza, aspirazione e modalità di pulizia.

Sintesi analitica dei profili essenziali

• Provvedimento: Cass. civ., sez. lav., ordinanza 18 agosto 2026, n. 24685.
• Controversia: tre contratti a termine; il lavoratore invocava carenze del DVR per ottenere la conversione del rapporto.
• Decisione: rigetto del ricorso; per i primi rapporti rileva anche la decadenza dall’impugnazione, mentre sul terzo la mancanza del nominativo del medico non è stata ritenuta causa automatica di invalidità del DVR.
• Principio: devono essere distinti attestazione della data, contenuto del DVR e obbligo sostanziale di nomina del medico competente.
• Quadro vigente: dal 2023 la nomina è dovuta anche quando la sorveglianza sanitaria è richiesta dalla valutazione dei rischi.
• Prova: chi contesta l’omessa nomina deve indicare gli elementi di rischio che ne costituirebbero il presupposto; la CTU non può colmare una carenza di allegazione.

Il ruolo del medico competente

Sul piano della medicina del lavoro, il nuovo documento non determina automaticamente un protocollo sanitario specifico per tutti gli utilizzatori di TiO2. Il coinvolgimento del medico competente dipende dai casi in cui la sorveglianza sanitaria è prevista dalla normativa o risulta necessaria in base alla valutazione dei rischi. Quando la sorveglianza è attivata, il medico deve conoscere forma e modalità di esposizione, risultati di eventuali misure e mansioni interessate.

Gli esiti sanitari possono a loro volta incidere sulla valutazione. Il D.Lgs. 81/2008 prevede la rielaborazione del DVR quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Il raccordo tra igiene industriale e medicina del lavoro è particolarmente importante quando i risultati della sorveglianza sanitaria o le modifiche del processo rendono necessario riesaminare la valutazione dell’esposizione e le misure di prevenzione.

Sintesi analitica dei profili essenziali

• Documento: fact sheet Inail del 3 settembre 2026 sul biossido di titanio e i possibili effetti sulla salute.
• Contesto UE: la Corte di giustizia ha confermato nel 2025 l’annullamento della specifica classificazione armonizzata CLP come cancerogeno di categoria 2 per inalazione.
• Significato: l’annullamento riguarda quella classificazione armonizzata ai sensi del CLP e non equivale a una dichiarazione generale di assenza di rischio nelle esposizioni lavorative.
• Valutazione: il rischio chimico resta da esaminare in funzione di forma fisica, processo, durata e livello di esposizione e misure già adottate.
• Igiene industriale: per le polveri occorre identificare fasi emissive, frazioni dimensionali rilevanti e gruppi similari di esposizione.
• Misure: il fact sheet non introduce un nuovo VLEP; eventuali campionamenti devono essere inseriti in una strategia di misura coerente con la valutazione del rischio e adeguatamente documentata.

Cosa cambia in pratica per le organizzazioni

  1. La prima verifica riguarda la documentazione che continua a richiamare la vecchia classificazione armonizzata: deve essere aggiornata senza trasformare l’aggiornamento in una cancellazione automatica del rischio. Il DVR deve descrivere ciò che accade nel processo, non limitarsi a riprodurre l’etichetta o una classificazione non più vigente.
  2. La seconda verifica è tecnica. Dove il TiO2 può essere aerodisperso, vanno individuate le fasi a maggiore emissione e controllata l’efficacia di contenimento e aspirazione. Quando i dati disponibili non consentono di caratterizzare con sufficiente affidabilità il livello e la variabilità dell’esposizione, l’eventuale campagna di misura deve essere definita mediante una strategia di campionamento rappresentativa delle condizioni di lavoro.

Indicazioni operative essenziali

• censire prodotti, miscele e materie prime contenenti TiO2 e distinguere polveri, dispersioni e materiali già incorporati in matrice;
• individuare le fasi che possono produrre polvere o aerosol, comprese pulizia, manutenzione e lavorazioni successive;
• aggiornare la valutazione rispetto all’annullamento della classificazione armonizzata, distinguendo la classificazione di pericolo ai sensi del CLP dall’esposizione nelle concrete condizioni di lavoro;
• privilegiare contenimento del processo e aspirazione localizzata nelle fasi emissive e verificare le procedure di pulizia e manutenzione;
• quando le misure sono necessarie, definire una strategia coerente con le metodologie tecniche applicabili e con i gruppi similari di esposizione;
• coordinare DVR, schede di dati di sicurezza, dati di monitoraggio e sorveglianza sanitaria senza introdurre un protocollo sanitario specifico in assenza dei presupposti previsti dalla normativa e dalla valutazione dei rischi.

In sintesi

Il venir meno della classificazione armonizzata non chiude il tema del biossido di titanio nei luoghi di lavoro. Sposta l’attenzione dalla sola etichetta alla caratterizzazione concreta dell’esposizione: forma del materiale, compiti emissivi, dimensione delle particelle, efficacia delle misure tecniche e qualità dell’eventuale campionamento diventano gli elementi decisivi per una valutazione tecnicamente fondata e adeguatamente documentata.

Clicca qui per consultare la pubblicazione Inail sul biossido di titanio

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