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Anche i preposti sono obbligati a formare i lavoratori

Il caso di due preposti condannati per lesioni colpose a seguito dell’infortunio di un lavoratore provocato dalla sua condotta imprudente: non gli avevano segnalato la pericolosità delle operazioni svolte e non gli avevano assicurato un’adeguata formazione sulle corrette procedure.

Anche i preposti sono obbligati a formare i lavoratori

Un responsabile della produzione e un capoturno di un’industria, individuati quali preposti ai sensi del D.Lgs. 81/08, sono stati condannati per lesioni colpose a seguito dell’infortunio di un lavoratore avvenuto durante le operazioni di pulizia di un macchinario. L’infortunato, pur essendo da diversi anni in azienda, era addetto ad altro impianto, e il giorno del sinistro era stato incaricato di occuparsi di un macchinario di cui non aveva adeguata conoscenza. La condanna dei preposti è stata motivata dalla colpa consistita nella violazione degli artt. 19, comma 1, lett. f) e 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08, per non aver segnalato al lavoratore la pericolosità delle operazioni da lui svolte e per non avergli assicurato un’adeguata formazione relativamente alla corretta procedura da adottare nella pulizia del macchinario.

I preposti hanno impugnato la sentenza con ricorso per Cassazione sostenendo, fra l’altro, che all’epoca dell’infortunio fosse stata adottata una specifica procedura per la pulizia delle macchine che, se fosse stata rispettata, avrebbe evitato il sinistro, verificatosi perché la vittima aveva operato in modo imprudente.

La Quarta Sezione della Cassazione Penale, con sentenza n. 3217 del 23 gennaio 2019, ha però negato che la condotta imprudente del lavoratore potesse evitare la condanna degli imputati, in quanto “in tema di sicurezza sul lavoro, il preposto assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative “contra legem”, e che non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli”.

Nel caso specifico, aggiunge la Cassazione, “nella sentenza di primo grado è stata specificamente affrontata e risolta in senso positivo, con indicazione delle relative deleghe, la questione dell’attribuzione ai preposti […] poteri specifici di formazione dei lavoratori, che, nel caso di specie, peraltro, non esigevano né particolari competenze né autonomia di spesa, risolvendosi nella mera necessità di assicurare ai lavoratori adeguate istruzioni e spiegazioni sulle macchine utilizzate e sulle relative procedure da seguire”.

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