Secondo la Cassazione penale è obbligo del datore di lavoro mettere a disposizione dei dipendenti macchinari che siano privi di rischio per l’incolumità dei lavoratori, adottando i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la loro sicurezza.

Il caso riguarda la condanna di un datore di lavoro per il reato di lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione della normativa prevenzionistica. Era stato contestato al datore di lavoro di non avere adottato le cautele atte ad evitare infortuni come quello occorso al dipendente, il quale, nel rimuovere materiale dai cilindri della linea di un impianto destinato alla produzione di pellets alimentari, rimaneva con la mano sinistra schiacciata, riportando lesioni con prognosi superiore a 60 giorni e, comunque, tali da rendere inservibile l’arto. In particolare, si contestava al datore di lavoro la mancanza di un manuale di istruzione e di manutenzione della macchina, costruita dalla stessa ditta nel 1995, la carenza di idonei dispositivi atti a garantire la posizione di fermo del macchinario e dei rulli, durante le fasi di pulizia e riparazione, e una valutazione dei rischi insufficiente.
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, che il Tribunale, errando, non avrebbe fatto riferimento all’Allegato V del D. Lgs. 81/2008, del quale la macchina rispettava le disposizioni, bensì avrebbe ritenuto applicabile la normativa UNI EN ISO 14120, pubblicata in Italia a novembre 2016 e, dunque, non applicabile alla vicenda, dato che il macchinario era stato messo a disposizione dei lavoratori sin dal 1995, prima dell’entrata in vigore della “Direttiva Macchine” 98/37/CE.
La IV Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 13347 del 7 aprile 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso affermando che: «[…] il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per far sì che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare in assoluta sicurezza. Non è, pertanto, sufficiente che un macchinario sia munito degli accorgimenti previsti dalla legge in un determinato momento storico quando il processo tecnologico evolve in modo da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per renderli sempre più sicuri. “L’art. 2087 cod. civ., infatti, nell’affermare che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche […]”. È obbligo del datore di lavoro, in questo caso anche costruttore, mettere a disposizione dei dipendenti macchinari che siano privi di rischio per l’incolumità dei lavoratori, adottando nell’impresa i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei dipendenti […]».