La Conferenza Stato-Regioni ha provveduto all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione: fra le molte novità, i percorsi formativi obbligatori per datori di lavoro, da completarsi entro 24 mesi.

Il 17 aprile scorso la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui allo stesso decreto legislativo.
L’accordo ha come scopi: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
L’Accordo disciplina la formazione dei datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, la formazione dei responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 dello stesso decreto, la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 34 dello stesso decreto, la formazione dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 98 dello stesso decreto, la formazione degli operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ai sensi dell’art. 73 dello stesso decreto e la formazione dei lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 177/2011.
Entro il termine di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo, coincidente con la data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i datori di lavoro dovranno frequentare un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro della durata minima di 16 ore.
Entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo, tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovranno essere avviati secondo le nuove norme.Clicca qui per scaricare l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 17 aprile 2025