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Il dipendente assente ingiustificato al corso di formazione può essere licenziato

Secondo la Corte di Cassazione l’assenza ingiustificata e reiterata del lavoratore ai corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro rende legittimo il suo licenziamento.

La Corte di Cassazione Civile ha confermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore cui era stata contestata l’assenza ingiustificata a un corso di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro; il lavoratore era stato sanzionato altre due volte dall’azienda per condotte analoghe, e alla terza assenza era scattato il licenziamento nei suoi confronti.

Il lavoratore aveva contestato il licenziamento, sostenendo fra l’altro l’erronea applicazione del contratto collettivo di settore, nel caso specifico quello dell’industria del vetro che, a suo parere, avrebbe consentito il licenziamento solo a seguito di tre sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione. Ma la Sezione Lavoro della Cassazione Civile, con Sentenza n. 138 del 7 gennaio 2019, ha obiettato che, in caso di recidiva nella “medesima mancanza”, lo stesso contratto collettivo consentiva al datore di lavoro di procedere al licenziamento senza preavviso anche in assenza del requisito della pregressa triplice sospensione.

Inoltre, ribadendo un principio di portata più generale, la sentenza ha sottolineato che “l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenute nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò la sussistenza della giusta causa per grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore alle norme di etica o del comune vivere civile”.

Nel caso specifico di reiterata assenza del lavoratore ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dichiara la Cassazione, può ritenersi sussistente “una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione [del licenziamento]”

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