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DVR e medico competente: quando il nominativo deve essere indicato

Cass. civ., sez. lav., ordinanza 18 agosto 2026, n. 24685 esclude che l’assenza del nominativo del medico competente renda automaticamente invalido il DVR. La decisione distingue però questo profilo formale dall’obbligo sostanziale di nomina, che resta quando la sorveglianza sanitaria è richiesta dalla legge o dalla valutazione dei rischi.

Il caso: il DVR nella controversia sui contratti a termine

La controversia nasce da tre contratti a tempo determinato stipulati tra il 2018 e il 2020 per l’attività di portiere di condominio. Il lavoratore chiedeva la conversione dei rapporti, sostenendo che la valutazione dei rischi fosse tardiva o incompleta. Il punto non era meramente documentale: l’art. 20, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 81/2015 vieta infatti l’apposizione del termine da parte del datore che non abbia effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla normativa di salute e sicurezza.

La Corte d’Appello di Roma aveva confermato il rigetto della domanda. Per i primi due contratti aveva rilevato la decadenza dall’impugnazione: la disciplina del lavoro a termine impone al lavoratore di contestare il contratto entro un termine specifico, che nel caso concreto non era stato rispettato. Quanto al terzo rapporto, la Corte territoriale aveva ritenuto che le censure rivolte al DVR non fossero idonee a dimostrarne l’inesistenza o l’invalidità. La Cassazione ha quindi esaminato sia il profilo della decadenza, sia la questione relativa agli obblighi connessi al medico competente.

Tre piani da distinguere: data, contenuto del DVR e obbligo di nomina

L’ordinanza legge in modo coordinato l’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. La disposizione contiene regole diverse che non devono essere sovrapposte. La prima riguarda la data del DVR: il documento deve avere data certa o attestata e, ai soli fini della prova della data, può essere sottoscritto anche dal medico competente, ove nominato. La seconda riguarda il contenuto: la lett. e) richiede l’indicazione del nominativo del medico competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio.

La Cassazione esclude che la mancanza del nominativo produca automaticamente la nullità del DVR quando non sia stato neppure allegato che, in quel contesto, ricorressero i presupposti per la nomina e per la sorveglianza sanitaria. Il passaggio è importante perché evita di trasformare una regola documentale in una presunzione assoluta di invalidità. Non significa però che il nominativo sia facoltativo quando un medico competente è effettivamente nominato e partecipa alla valutazione: in tale situazione la sua indicazione resta uno dei contenuti richiesti dall’art. 28.

La decisione distingue quindi la validità del documento dall’esistenza dell’obbligo di nomina del medico competente. Un DVR può non essere automaticamente invalido per una omissione nominativa, ma resta autonomamente censurabile l’eventuale mancata nomina del medico competente quando la legge o la valutazione dei rischi la rendano necessaria.

Il quadro oggi vigente è più ampio rispetto ai fatti di causa

I rapporti esaminati dalla Corte precedono la modifica del 2023 dell’art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008. Nel testo vigente il datore di lavoro deve nominare il medico competente non soltanto nei casi in cui la sorveglianza sanitaria sia prevista da specifiche disposizioni, ma anche qualora sia richiesta dalla valutazione dei rischi. La valutazione può quindi far emergere essa stessa la necessità della sorveglianza sanitaria.

Il raccordo con l’art. 29, comma 1 è altrettanto rilevante: la valutazione e il DVR sono elaborati dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi di cui all’art. 41. La collaborazione non è una firma formale apposta a valle, ma deve essere riferita ai rischi per i quali è prevista o risulta necessaria la sorveglianza sanitaria e coordinata con il relativo protocollo sanitario.

La sorveglianza sanitaria comprende gli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività. Ne consegue che il percorso corretto parte dall’individuazione dei rischi e delle mansioni esposte e arriva, quando necessario, alla nomina, alla collaborazione alla valutazione e alla definizione, da parte del medico competente, del protocollo sanitario in funzione dei rischi specifici.

L’estensione dell’obbligo di nomina collegato alla valutazione dei rischi era già stata esaminata nelle precedenti newsletter informative. L’ordinanza del 2026 aggiunge un chiarimento diverso: il piano della completezza formale del DVR non può essere usato per eludere, né per presumere senza prova, il distinto obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria.

Onere di allegazione, prova e consulenza tecnica

La Cassazione attribuisce rilievo anche al modo in cui la contestazione viene formulata. Il ricorrente non aveva indicato quali rischi o condizioni di lavoro imponessero, nel caso concreto, la sorveglianza sanitaria. La Corte parla, in sostanza, di una carenza di allegazione: non basta segnalare che nel DVR manca un nome, occorre individuare il presupposto di fatto che renderebbe obbligatoria la nomina.

Questo passaggio si collega anche alla domanda risarcitoria fondata sull’art. 2087 c.c.. La norma impone all’imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, ma non configura una responsabilità oggettiva. Il lavoratore deve allegare il danno, la nocività dell’ambiente o della modalità di lavoro e il collegamento causale; il datore deve poi dimostrare di avere adottato le misure di prevenzione concretamente esigibili.

Nello stesso senso, la consulenza tecnica d’ufficio non può sostituire l’allegazione dei fatti. La CTU è uno strumento di valutazione tecnica di elementi già ritualmente introdotti nel processo; non serve a ricercare ex post quale rischio avrebbe potuto giustificare la sorveglianza sanitaria quando tale presupposto non sia stato specificamente dedotto.

Coerenza tra DVR, nomina e sorveglianza sanitaria

Per le organizzazioni, il valore operativo dell’ordinanza consiste soprattutto nel controllo di coerenza tra DVR, decisione di nominare o non nominare il medico competente, eventuale protocollo sanitario e gruppi di lavoratori esposti. La verifica deve poter essere ricostruita nel tempo: quali rischi sono stati considerati, quali mansioni ne sono interessate, perché è stata attivata o esclusa la sorveglianza e quali modifiche hanno imposto una rivalutazione.

Quando il medico è nominato, il datore di lavoro deve mettergli a disposizione informazioni sulla natura dei rischi, sull’organizzazione del lavoro, sui processi produttivi e sulle misure di prevenzione. Se i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziano nuove esigenze, l’art. 29 impone la rielaborazione della valutazione e l’aggiornamento delle misure. Il rapporto tra valutazione e sorveglianza sanitaria è quindi reciproco: il DVR orienta la sorveglianza e gli esiti sanitari possono, a loro volta, imporre di rivedere il DVR.

Sintesi analitica dei profili essenziali

• Provvedimento: Cass. civ., sez. lav., ordinanza 18 agosto 2026, n. 24685.
• Controversia: tre contratti a termine; il lavoratore invocava carenze del DVR per ottenere la conversione del rapporto.
• Decisione: rigetto del ricorso; per i primi rapporti rileva anche la decadenza dall’impugnazione, mentre sul terzo la mancanza del nominativo del medico non è stata ritenuta causa automatica di invalidità del DVR.
• Principio: devono essere distinti attestazione della data, contenuto del DVR e obbligo sostanziale di nomina del medico competente.
• Quadro vigente: dal 2023 la nomina è dovuta anche quando la sorveglianza sanitaria è richiesta dalla valutazione dei rischi.
• Prova: chi contesta l’omessa nomina deve indicare gli elementi di rischio che ne costituirebbero il presupposto; la CTU non può colmare una carenza di allegazione.

Cosa cambia in pratica per le organizzazioni

L’ordinanza sconsiglia verifiche puramente formali. La presenza del nominativo del medico nel DVR non dimostra, da sola, che la sorveglianza sanitaria sia correttamente organizzata; la sua assenza, a sua volta, non consente di concludere automaticamente per l’invalidità del documento senza esaminare i rischi e l’obbligo di nomina.

In sede ispettiva, assicurativa o giudiziaria assume rilievo la possibilità di ricostruire le ragioni della scelta: la valutazione deve rendere comprensibile quali mansioni siano esposte a rischi per i quali è prevista o risulta necessaria la sorveglianza sanitaria, come sia stato coinvolto il medico competente e perché il protocollo sanitario sia definito in funzione dei rischi specifici e delle mansioni interessate. Un disallineamento tra questi documenti può evidenziare una carenza nell’organizzazione della prevenzione anche quando ciascun atto, considerato isolatamente, appaia formalmente completo.

Indicazioni operative essenziali

• ricostruire per ogni mansione i rischi che possono richiedere sorveglianza sanitaria e documentarne l’esito nel DVR;
• verificare che la nomina del medico competente sia coerente con l’art. 18, comma 1, lett. a), nel testo vigente e con le risultanze della valutazione;
• controllare che, quando nominato e coinvolto nella valutazione, il medico competente sia correttamente indicato nel DVR e disponga delle informazioni previste sulla realtà produttiva;
• allineare DVR, atto di nomina, protocollo sanitario, elenco delle mansioni e periodicità degli accertamenti;
• riesaminare la valutazione quando i risultati della sorveglianza, le modifiche organizzative o nuove esposizioni rendano necessario aggiornare le misure;
• evitare di usare la sola completezza formale del DVR come prova dell’adeguatezza del sistema di prevenzione.

In sintesi

La Cassazione separa la mancanza del nominativo del medico competente dall’esistenza dell’obbligo di nomina: la prima non determina automaticamente l’invalidità del DVR, mentre il secondo deve essere verificato sui rischi individuati dalla valutazione e sulla disciplina vigente. Per le aziende il controllo decisivo riguarda quindi la coerenza tra valutazione, nomina, collaborazione del medico e sorveglianza sanitaria.

Clicca qui per consultare il testo integrale dell’ordinanza n. 24685/2026

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