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Dispositivi di protezione individuale e standard europei

La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 della Commissione, del 12 giugno 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 giugno 2026, aggiorna gli standard armonizzati per i dispositivi di protezione individuale (DPI) a supporto del Regolamento (UE) 2016/425. Per le organizzazioni, il provvedimento richiama la necessità di collegare scelta, acquisto, uso e controllo dei DPI al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), alla documentazione tecnica e alla formazione dei lavoratori.

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1279: il provvedimento in dettaglio

La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 della Commissione, del 12 giugno 2026, riguarda gli standard armonizzati per i DPI predisposti a supporto del Regolamento (UE) 2016/425 e abroga la precedente Decisione di esecuzione (UE) 2023/941. Il suo rilievo pratico consiste nell’aggiornare il riferimento tecnico attraverso cui fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori professionali leggono la conformità dei dispositivi immessi sul mercato europeo.

Gli standard armonizzati non sostituiscono la valutazione aziendale dei rischi, ma incidono sulla qualità dei dispositivi scelti e sulla verifica documentale richiesta lungo la catena di fornitura. Quando un’impresa seleziona protezioni respiratorie, guanti, protezioni oculari, calzature, indumenti o sistemi anticaduta, deve poter dimostrare che il dispositivo risponde al rischio reale e che la scelta non deriva da una classificazione generica.

Il provvedimento europeo assume valore anche per HSE, RSPP, acquisti e responsabili di stabilimento, perché rende necessario un controllo ordinato tra requisiti del prodotto, destinazione d’uso, istruzioni del fabbricante e condizioni effettive di lavoro. La conformità formale del dispositivo va quindi letta insieme alla compatibilità con mansione, ambiente, durata dell’esposizione e modalità operative.

Standard armonizzati, marcatura CE e presunzione di conformità

Nel sistema europeo, gli standard armonizzati offrono un riferimento tecnico per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/425. Per l’impresa utilizzatrice, ciò non si traduce in un controllo puramente cartolare, ma in una verifica della coerenza tra dispositivo, dichiarazione di conformità, istruzioni e rischio da prevenire.

La marcatura CE indica che il fabbricante ha seguito il percorso di conformità previsto, ma non esaurisce il compito del datore di lavoro. La scelta del DPI deve essere collegata al rischio residuo dopo misure tecniche, organizzative e collettive, tenendo conto di ergonomia, compatibilità con altri dispositivi, durata d’uso e possibili effetti aggiuntivi sul lavoratore.

Il punto operativo riguarda la tracciabilità. Schede tecniche, dichiarazioni di conformità, istruzioni in lingua comprensibile, criteri di sostituzione, prove di compatibilità e registrazioni di consegna devono comporre un fascicolo coerente, utile sia nella gestione ordinaria sia in caso di verifica ispettiva o incidente.

Scelta dei dispositivi e valutazione aziendale

La scelta dei DPI deve partire dall’analisi del rischio residuo. Il datore di lavoro deve individuare quali rischi non sono governati in modo sufficiente da eliminazione del pericolo, sostituzione, aspirazione, segregazione, procedure, rotazione o protezioni collettive, e deve selezionare dispositivi adeguati alle condizioni reali di lavoro.

La valutazione deve riguardare anche il modo in cui il dispositivo viene indossato e mantenuto. Un respiratore, un guanto chimico, un protettore dell’udito o un sistema anticaduta possono risultare formalmente conformi e tuttavia inadeguati se non sono compatibili con durata dell’attività, microclima, altre protezioni, manualità richiesta o comunicazione tra lavoratori.

Per i reparti e i cantieri, la decisione deve essere tradotta in istruzioni semplici e verificabili. Preposti e responsabili operativi devono sapere quando il DPI è obbligatorio, quando va sostituito, come gestire anomalie, danneggiamenti o indisponibilità e quali attività richiedono addestramento pratico prima dell’esecuzione.

Formazione, addestramento e controllo dell’uso

La formazione deve spiegare quale rischio viene presidiato dal DPI e quali limiti di protezione restano presenti. Il lavoratore deve comprendere che il dispositivo non elimina il pericolo, ma riduce l’esposizione entro un perimetro definito da scelta corretta, uso conforme, manutenzione e sostituzione tempestiva.

L’addestramento diventa decisivo per i dispositivi più complessi o per quelli che richiedono indossamento corretto, regolazione, prova di tenuta o sequenze operative specifiche. Il controllo dell’apprendimento non dovrebbe limitarsi alla firma di presenza, ma includere dimostrazioni, verifiche pratiche e correzione delle abitudini non conformi.

La vigilanza dei preposti completa il sistema. L’organizzazione deve poter documentare consegna, uso, pulizia, conservazione, sostituzione e segnalazione delle anomalie, così da evitare che il dispositivo resti un presidio teorico e diventi invece parte della prassi quotidiana di sicurezza.

Sintesi analitica dei profili essenziali

  • Fonte: Decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 della Commissione, del 12 giugno 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale UE del 16 giugno 2026.
  • Oggetto: standard armonizzati per i DPI predisposti a supporto del Regolamento (UE) 2016/425.
  • Impatto aziendale: scelta dei dispositivi da raccordare a rischio residuo, mansione, ambiente, istruzioni e compatibilità d’uso.
  • Documenti: dichiarazione di conformità, istruzioni, schede tecniche, registri di consegna, criteri di manutenzione e sostituzione.
  • Formazione: informazione sui rischi presidiati, limiti del dispositivo, uso corretto, conservazione e segnalazione delle anomalie.
  • Controllo operativo: verifica dei preposti su disponibilità, indossamento, uso effettivo e aggiornamento delle procedure.

Cosa cambia in pratica per le organizzazioni

La prima ricaduta riguarda gli acquisti. La funzione HSE dovrebbe dialogare con ufficio acquisti e responsabili tecnici prima della selezione dei dispositivi, così da evitare scelte basate soltanto su prezzo, disponibilità o descrizioni commerciali non collegate alla valutazione del rischio.

La seconda ricaduta riguarda il riesame documentale. Ogni modifica di standard, fornitore, materiale, mansione o processo produttivo dovrebbe attivare una verifica di coerenza tra DPI disponibili, istruzioni aziendali, schede di mansione e formazione erogata ai lavoratori.

La terza ricaduta riguarda la prova dell’effettività. In sede ispettiva o dopo un evento, l’impresa deve poter mostrare non solo che il dispositivo era stato consegnato, ma anche che era adeguato, spiegato, mantenuto e controllato nel contesto operativo in cui veniva utilizzato.

Indicazioni operative essenziali

  • mappare i rischi residui: individuare attività, mansioni e fasi nelle quali servono protezioni individuali dopo le misure tecniche e organizzative;
  • verificare gli standard applicabili: controllare marcatura CE, dichiarazione di conformità, istruzioni e riferimento agli standard armonizzati pertinenti;
  • allineare acquisti e HSE: evitare forniture non coerenti con esposizione, durata d’uso, compatibilità tra dispositivi e condizioni ambientali;
  • aggiornare il DVR: collegare scelta, uso, manutenzione e sostituzione dei DPI al rischio residuo descritto nelle mansioni;
  • formare e addestrare i lavoratori: documentare uso corretto, limiti di protezione, prove pratiche e segnalazione delle anomalie;
  • coinvolgere i preposti: verificare disponibilità, indossamento, conservazione e rispetto delle procedure nelle attività quotidiane;
  • riesaminare periodicamente il sistema: aggiornare procedure e forniture quando cambiano standard, lavorazioni, materiali o condizioni operative.

In sintesi

La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 rafforza il collegamento tra standard europei, qualità dei dispositivi e gestione aziendale del rischio residuo. Per le imprese, la conformità dei DPI deve essere letta dentro un sistema che unisce valutazione dei rischi, acquisti, formazione, addestramento, vigilanza dei preposti e tracciabilità documentale.

Clicca qui per consultare la Gazzetta ufficiale UE del 16 giugno 2026 su EUR-Lex

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