La III Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 15664 del 30 aprile 2026, affronta gli obblighi di radioprotezione nei confronti dei lavoratori somministrati esposti a radiazioni ionizzanti e coordina somministrazione, sicurezza sul lavoro e D.Lgs. 101/2020.

La pronuncia riguarda lavoratori somministrati impiegati in contesti con esposizione a radiazioni ionizzanti e affronta un tema di particolare interesse per strutture sanitarie, laboratori, impianti, università, aziende utilizzatrici e agenzie per il lavoro. La Corte chiarisce che il rapporto contrattuale deve essere coordinato con il problema sostanziale: la tutela del lavoratore radioesposto richiede un assetto coordinato di responsabilità.
L’interesse della decisione sta nel modo in cui la Corte collega il previgente D.Lgs. 230/1995, il D.Lgs. 101/2020 e la disciplina della somministrazione. La successione normativa è letta come riordino nel quale molti obblighi di protezione dei lavoratori esterni conservano continuità. Ne deriva un messaggio pratico per le organizzazioni: la radioprotezione deve essere governata con evidenze documentali anteriori all’accesso alle aree esposte.
Somministrazione e lavoratori radioesposti
La vicenda muove da contestazioni riconducibili a tre ambiti: tutela della maternità, obblighi generali del D.Lgs. 81/2008 e tutela dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. La questione di maggiore interesse riguarda l’agenzia per il lavoro che somministra personale a un utilizzatore presso il quale i lavoratori svolgono attività con rischio radiologico qualificato.
La difesa aveva sostenuto l’autonomia dell’agenzia rispetto alla figura dell’impresa esterna in appalto e alla relativa posizione datoriale. La Corte distingue appalto e somministrazione, ma afferma che le discipline si integrano quando sono in gioco salute, sicurezza e radioprotezione dei lavoratori.
Il punto operativo è significativo: il contratto di somministrazione si accompagna alla necessità di individuare chi deve fornire informazioni, formazione, sorveglianza medica, dati dosimetrici e condizioni di accesso. Nei rapporti triangolari, un presidio esplicito frammentario può generare vuoti documentali proprio dove la normativa speciale richiede continuità di tutela tra lavoratori interni ed esterni.
Continuità normativa tra D.Lgs. 230/1995 e D.Lgs. 101/2020
Secondo la Cassazione, il passaggio dal D.Lgs. 230/1995 al D.Lgs. 101/2020 presenta, per molti profili, una sostanziale continuità normativa. La precedente figura del datore di lavoro di impresa esterna viene riletta nel nuovo sistema attraverso il riferimento al datore di lavoro del lavoratore esterno, in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom.
La terminologia del nuovo testo è diversa, ma la finalità resta quella di garantire ai lavoratori esterni una protezione equivalente rispetto ai lavoratori impiegati stabilmente dall’esercente. L’art. 112 del D.Lgs. 101/2020 diventa quindi il punto di riferimento per leggere gli obblighi del datore di lavoro dei lavoratori esterni, con un’attenzione specifica alla prevenzione prima dell’esposizione.
Per le imprese, ciò impone una lettura sostanziale degli obblighi. La sola dipendenza formale da un soggetto diverso dall’utilizzatore richiede verifiche concrete: ingresso in aree controllate o sorvegliate, classificazione, informazione, sorveglianza medica e gestione del flusso dosimetrico con tracciabilità completa e tempestiva.
La parte della sentenza sull’autorizzazione ministeriale
La Corte separa due piani. Da un lato restano gli obblighi di protezione dei lavoratori radioesposti; dall’altro viene esaminata la specifica contestazione relativa alla vecchia autorizzazione ministeriale prevista dall’art. 62, comma 4, del D.Lgs. 230/1995. In pratica, la Cassazione circoscrive l’annullamento a questa singola imputazione, perché il D.Lgs. 101/2020 organizza la materia con un diverso assetto sanzionatorio.
La precisazione ha un effetto pratico semplice: la parte della decisione riferita al vecchio titolo autorizzativo viene meno, mentre restano fermi i controlli sostanziali su classificazione, sorveglianza medica, formazione, dosimetria e accesso. La sentenza va quindi letta come riallineamento al regime vigente e come conferma della necessità di governare la radioprotezione prima dell’ingresso nelle aree esposte.
Per gli operatori HSE e per i consulenti di radioprotezione, la distinzione aiuta a rivedere i modelli documentali. Schemi contrattuali, procedure di accesso e checklist devono essere aggiornati al D.Lgs. 101/2020, distinguendo il vecchio adempimento autorizzativo dalle misure oggi necessarie per dimostrare la protezione effettiva dei lavoratori somministrati esposti a radiazioni ionizzanti.
Che cosa rileva sul piano organizzativo
Per agenzie di somministrazione, utilizzatori, esercenti e consulenti HSE, la pronuncia richiama l’esigenza di regolare preventivamente ruoli, flussi informativi e documentazione dei lavoratori radioesposti. La radioprotezione dei lavoratori somministrati richiede coordinamento tra DVR, classificazione, sorveglianza fisica, sorveglianza medica e formazione specifica.
Il rapporto contrattuale deve indicare in modo comprensibile le informazioni che l’utilizzatore deve fornire all’agenzia, gli adempimenti che l’agenzia deve dimostrare, le condizioni di accesso definite dall’esercente e le verifiche dell’esperto di radioprotezione. Questa architettura consente alla tutela di superare comunicazioni informali e di rispondere al livello di formalizzazione richiesto dalla radioprotezione.
La gestione dei lavoratori somministrati deve inoltre coordinarsi con le tutele specifiche per maternità, giovani, condizioni di particolare suscettibilità e limiti di dose. L’utilizzatore deve poter garantire che l’accesso avvenga solo quando i requisiti sono presenti; l’agenzia deve poter dimostrare che i propri obblighi sono stati assolti. Il punto comune è la verifica preventiva dell’idoneità all’esposizione.
Sorveglianza medica, dosimetria e formazione
Nel sistema radioprotezionistico, la sorveglianza medica costituisce un adempimento sostanziale. Per i lavoratori classificati o potenzialmente esposti, il giudizio del medico autorizzato o del medico competente nei casi previsti deve essere coerente con classificazione, mansione, dose attesa e modalità operative. La documentazione deve mostrare la corrispondenza tra esposizione e giudizio sanitario.
Anche la dosimetria richiede una gestione ordinata. Prima dell’accesso devono essere chiariti soggetto responsabile, dispositivo, registrazione, restituzione, lettura, comunicazione degli esiti e gestione delle anomalie. Nei rapporti di somministrazione, il rischio è che il dato dosimetrico resti diviso tra più soggetti; occorre invece assicurare continuità nella storia espositiva del lavoratore.
La formazione e l’informazione specifiche devono essere calibrate sul contesto di utilizzazione. Il lavoratore somministrato deve conoscere regole di accesso, segnaletica, dispositivi, procedure di emergenza, limiti operativi e referenti. La qualità della formazione si misura sulla sua pertinenza al luogo di lavoro, oltre la presenza di un attestato generale, perché la radioprotezione richiede istruzioni operative situate.
Contratti, procedure e controlli prima dell’avvio
La pronuncia suggerisce di intervenire già nella fase contrattuale. Le clausole tra agenzia e utilizzatore dovrebbero descrivere mansione, luoghi, classificazione radiologica, requisiti formativi, sorveglianza sanitaria, dosimetria, informazione sui rischi e responsabilità documentali. L’obiettivo è rendere verificabile, prima dell’inizio della prestazione, chi fa che cosa e con quali evidenze.
La procedura aziendale dovrebbe prevedere un blocco dell’accesso quando gli elementi essenziali risultano da completare: classificazione, giudizio sanitario, formazione, dosimetro, informativa, autorizzazione interna o verifica dell’esperto di radioprotezione. Questo approccio riduce il rischio che la somministrazione venga gestita come semplice ingresso amministrativo, mentre si tratta di una prestazione in ambiente regolato.
Il controllo periodico è necessario anche dopo l’avvio. Cambi di reparto, turni, tecniche, sorgenti, apparecchiature o carichi di lavoro possono modificare il profilo di esposizione. Il rapporto di somministrazione deve quindi contenere un meccanismo di aggiornamento, affinché agenzia, utilizzatore ed esercente possano riesaminare classificazione e misure di radioprotezione quando mutano le condizioni operative.
Sintesi analitica dei profili essenziali
- Decisione: Cass. pen., sez. III, 30 aprile 2026, n. 15664, su somministrazione di lavoro, radioprotezione e successione tra D.Lgs. 230/1995 e D.Lgs. 101/2020.
- Continuità: datore di lavoro del lavoratore esterno come riferimento del nuovo regime, con obblighi sostanziali di tutela in larga parte confermati.
- Somministrazione: integrazione tra disciplina contrattuale e prevenzionistica quando il lavoratore opera presso un utilizzatore in aree con esposizione radiologica.
- Autorizzazione ministeriale: annullamento riferito alla sola contestazione fondata sul vecchio obbligo autorizzativo penale, con conferma della lettura sugli obblighi sostanziali di radioprotezione.
- Documentazione: contratti, procedure e flussi informativi necessari per dimostrare classificazione, formazione, sorveglianza medica, dosimetria e accesso controllato.
- Ruoli: agenzia, utilizzatore, esercente ed esperto di radioprotezione da coordinare prima dell’avvio della prestazione e durante eventuali modifiche operative.
Indicazioni operative essenziali
In termini pratici, la sentenza sollecita un presidio documentale specifico per i rapporti di somministrazione in ambito radiologico, da costruire prima dell’accesso del lavoratore alle aree esposte:
- definire nei contratti riparto di obblighi e flussi informativi tra agenzia, utilizzatore, esercente ed eventuali strutture interne di radioprotezione;
- verificare classificazione e mansione radiologica prima dell’avvio, distinguendo attività, luoghi, durata, dose attesa e condizioni di accesso;
- acquisire e conservare giudizi sanitari e sorveglianza medica coerenti con la classificazione del lavoratore e con il profilo di esposizione;
- organizzare dosimetria personale e comunicazione degli esiti con responsabilità chiare su consegna, lettura, registrazione e gestione delle anomalie;
- assicurare formazione e informazione specifiche sulle regole dell’area, sulle procedure di emergenza e sulle istruzioni impartite dall’esercente;
- prevedere accesso alle aree esposte solo dopo completamento delle evidenze essenziali, con ingressi ammessi su base documentale;
- riesaminare documenti e checklist radioprotezionistiche alla luce del D.Lgs. 101/2020, eliminando riferimenti superati e conservando gli adempimenti sostanziali vigenti.
In sintesi, Cass. pen., sez. III, 30 aprile 2026, n. 15664 offre un riferimento utile per leggere la radioprotezione dei lavoratori somministrati come sistema coordinato di responsabilità, evidenze e controlli, nel quale il dato contrattuale deve essere integrato con la disciplina speciale delle esposizioni ionizzanti.
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