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Certificati di infortunio e ripresa del lavoro

Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, INAIL fornisce istruzioni sulla certificazione medica di infortunio, sulla ripresa dell’attività al termine della prognosi e sulla ripresa anticipata, richiamando il possibile raccordo con sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità ex art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

La circolare interviene su un passaggio frequente e delicato nella gestione aziendale degli infortuni: il rapporto tra certificazione medica, durata della prognosi, cessazione dell’inabilità temporanea assoluta e riammissione del lavoratore in servizio. Il documento assume rilievo per amministrazione del personale, HSE e medicina del lavoro, perché incide sui flussi informativi prima del rientro e sulla distinzione tra profili assicurativi e profili prevenzionistici.

Il chiarimento INAIL riconduce il certificato definitivo a una funzione circoscritta e, nello stesso tempo, conferma che il rientro anticipato richiede un atto medico espresso. Per l’impresa, il punto operativo consiste nel distinguere scadenza ordinaria della prognosi, rientro anticipato e verifica di idoneità, superando automatismi che possono generare ritardi ingiustificati o riammissioni gestite con criteri frammentari.

Il perimetro della circolare

INAIL colloca la circolare nel quadro del d.P.R. 1124/1965, del D.Lgs. 81/2008, del D.Lgs. 151/2015 e della precedente circolare INAIL n. 10/2016. Il documento tiene conto dell’estensione della tutela a nuove categorie di assicurati, della trasmissione telematica della certificazione medica e dell’applicabilità di sanità digitale e telemedicina medico-legale agli accertamenti dell’Istituto.

La certificazione medica dell’infortunio è trasmessa telematicamente all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente che presta la prima assistenza. La modulistica di riferimento è il modello 1SS, utilizzato per attestare l’inabilità temporanea assoluta al lavoro derivante dall’infortunio e per gestire anche le certificazioni successive.

Il modello contempla le opzioni primo, continuativo, definitivo e riammissione in temporanea. INAIL chiarisce che questa classificazione risponde a finalità operative interne, utili a uniformare il trattamento delle attestazioni cliniche, e mantiene la valenza giuridica del certificato entro il perimetro della disciplina vigente, lasciando invariati gli obblighi documentali previsti.

Nel certificato devono essere indicati diagnosi, prognosi di inabilità assoluta al lavoro, periodo di riferimento ed eventuale presunzione di invalidità permanente. La completezza del dato medico-legale consente all’Istituto di gestire le prestazioni e all’impresa di collocare correttamente il periodo di infortunio, fermo restando che la gestione aziendale deve rispettare il perimetro della riservatezza sanitaria.

Ripresa ordinaria al termine della prognosi

Il punto più rilevante per i datori di lavoro riguarda la ripresa ordinaria. Al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’INAIL, il lavoratore può riprendere l’attività sulla base dell’ultimo certificato utile. Il certificato che chiude il periodo di sospensione lavorativa può quindi essere l’ultimo certificato pervenuto oppure il definitivo, quando effettivamente redatto.

La circolare precisa inoltre che, su richiesta del lavoratore infortunato in prossimità della scadenza della prognosi o per accertamenti medico-legali dell’Istituto, INAIL può rilasciare certificazioni continuative o definitive anche con modalità di telemedicina. Questo passaggio conferma la crescente importanza della gestione digitale del procedimento, preservando la distinzione tra certificazione INAIL e valutazioni aziendali di prevenzione.

Alla scadenza della prognosi, decorso il termine indicato nel certificato in corso, INAIL provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro quindici giorni per consentire la tempestiva erogazione delle prestazioni. Per l’impresa, ciò richiede procedure interne capaci di allineare presenze, periodo di infortunio, comunicazioni e rientro operativo con richieste documentali coerenti e decisioni sostenute da elementi verificabili.

Ripresa anticipata e certificato medico

Diverso è il caso della ripresa anticipata. Il lavoratore assente per infortunio che intenda rientrare prima del termine della prognosi può essere riammesso solo in presenza di un certificato medico che modifichi, anticipandolo, il termine originariamente indicato. Il certificato può essere rilasciato da qualunque medico e costituisce il presupposto documentale del rientro anticipato.

La regola ha un effetto pratico rilevante: una dichiarazione informale del lavoratore, una disponibilità verbale o un’esigenza organizzativa richiedono comunque una modifica medica della prognosi ancora in corso. La ripresa anticipata deve poggiare su una modifica medica formalizzata, così che l’azienda assuma decisioni fondate su una valutazione sanitaria espressa.

Resta distinta la questione dell’idoneità alla mansione specifica. Anche quando il certificato anticipa la prognosi, il rientro può richiedere l’intervento del medico competente se l’infortunio riguarda mansioni esposte a rischi specifici o se residuano condizioni che incidono su posture, carichi, guida, quota, uso di macchine, lavoro notturno o attività ad alta attenzione. Il punto riguarda la compatibilità concreta con la mansione, oltre alla cessazione dell’inabilità temporanea.

Medico competente e art. 41 del D.Lgs. 81/2008

INAIL richiama espressamente la possibilità di attivare la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente per valutare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il rinvio all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 evidenzia il raccordo tra certificazione medico-legale e prevenzione aziendale, distinguendo le rispettive funzioni.

Il medico INAIL valuta l’inabilità temporanea assoluta ai fini assicurativi, mentre il medico competente valuta la compatibilità tra condizioni del lavoratore e mansione specifica nel contesto aziendale. La distinzione è importante perché il lavoratore può essere formalmente guarito ai fini della prognosi, ma necessitare di prescrizioni, limitazioni o di una progressiva ripresa delle attività in ragione di rischi residui collegati al lavoro.

Il rinvio all’art. 42 del D.Lgs. 81/2008 rafforza il collegamento con il mutamento di mansione e con l’obbligo di adibire il lavoratore, ove possibile, a compiti compatibili con il suo stato di salute. In pratica, il rientro dopo infortunio deve essere gestito come snodo organizzativo e sanitario, soprattutto quando sono coinvolte attività fisicamente impegnative o esposte a rischi specifici.

Flussi aziendali e tracciabilità

La circolare richiede alle imprese una revisione dei flussi interni tra ufficio del personale, responsabili operativi, HSE, preposti e medico competente. La gestione del rientro deve chiarire chi riceve le informazioni, chi verifica la scadenza della prognosi, chi valuta l’eventuale rientro anticipato e chi attiva la visita del medico competente nei casi previsti o opportuni.

Particolare cautela è necessaria nei casi di infortunio a carico di lavoratori adibiti a movimentazione manuale, guida, lavoro in quota, attività su macchine, ambienti confinati, turni notturni o mansioni con requisiti psicofisici stringenti. In tali ipotesi, il rientro può richiedere una valutazione di idoneità o un riesame temporaneo dei compiti, con evidenze che colleghino certificati, giudizi e assegnazione delle attività.

La documentazione deve essere proporzionata e rispettosa della privacy. L’impresa deve conservare ciò che serve a dimostrare la correttezza della gestione del rapporto e della prevenzione, acquisendo solo informazioni proporzionate allo scopo. È opportuno distinguere in modo netto dati amministrativi, dati assicurativi e dati sanitari riservati, affidando al medico competente il presidio delle valutazioni di propria competenza.

Sintesi analitica dei profili essenziali

  • Circolare: INAIL n. 17 del 29 aprile 2026, dedicata ai certificati di infortunio sul lavoro, alla conclusione della prognosi e alla ripresa dell’attività.
  • Modulistica: modello 1SS per primo certificato, continuativo, definitivo e riammissione in temporanea, con classificazione avente finalità operative.
  • Ripresa ordinaria: ultimo giorno di prognosi come riferimento per la cessazione dell’inabilità temporanea, con utilizzo dell’ultimo certificato utile alla chiusura.
  • Ripresa anticipata: certificato medico di modifica della prognosi necessario quando il lavoratore intende rientrare prima della scadenza originaria.
  • Sanità digitale: telemedicina medico-legale INAIL utilizzabile per certificazioni continuative o definitive nei casi previsti dalle istruzioni dell’Istituto.
  • Medico competente: giudizio di idoneità alla mansione specifica attivabile ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 quando il rientro richiede valutazioni prevenzionistiche.
  • Organizzazione: procedure interne di rientro necessarie per coordinare HR, HSE, preposti e medicina del lavoro mantenendo distinti i ruoli.

Cosa cambia in pratica per le organizzazioni

Per le imprese, il primo adeguamento riguarda la procedura di rientro. La fine della prognosi richiede richieste documentali coerenti con la disciplina, mentre il rientro anticipato deve essere subordinato a un certificato medico che anticipi formalmente il termine. Questo consente di ridurre incertezze e di fondare la decisione su un criterio documentale uniforme.

Il secondo adeguamento riguarda la medicina del lavoro. Quando l’infortunio incide sulla capacità di svolgere la mansione, il coinvolgimento del medico competente deve essere programmato prima del rientro effettivo o comunque in tempi compatibili con la sicurezza. La procedura deve chiarire i casi in cui attivare la visita, valorizzando rischio della mansione e condizioni residue.

Il terzo adeguamento riguarda la comunicazione ai responsabili operativi. I preposti devono conoscere eventuali limitazioni o prescrizioni applicabili al rientro e ricevono soltanto indicazioni operative pertinenti, prive di dettagli clinici eccedenti. La gestione corretta richiede un flusso minimo e selettivo, centrato su cosa il lavoratore può fare rispetto alle attività assegnate.

Indicazioni operative per l’implementazione

In termini applicativi, appare opportuno coordinare amministrazione del personale, HSE e medicina del lavoro attraverso una procedura scritta, semplice e verificabile:

  • aggiornare procedure interne sugli infortuni distinguendo certificazione INAIL, rientro ordinario, rientro anticipato e visita del medico competente;
  • prevedere controlli sulla scadenza della prognosi richiedendo il certificato definitivo solo nei casi coerenti con l’ultimo certificato disponibile;
  • subordinare rientri anticipati a un certificato medico che modifichi espressamente la durata della prognosi originaria;
  • attivare medico competente e art. 41 quando l’infortunio riguarda mansioni con rischi specifici o possibili limitazioni funzionali al rientro;
  • registrare comunicazioni e decisioni organizzative relative al rientro, conservando evidenze coerenti tra periodo di infortunio, certificati e assegnazione delle attività;
  • informare dirigenti e preposti sulle eventuali prescrizioni operative, circoscrivendo la circolazione dei dati sanitari alle sole informazioni pertinenti;
  • riesaminare mansione e carichi di lavoro quando il rientro richiede adattamenti temporanei, limitazioni o progressiva ripresa delle attività.

In sintesi, la circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026 consente di ordinare la gestione del rientro dopo infortunio distinguendo prognosi, certificazione e idoneità alla mansione, con un ruolo specifico del medico competente nei casi in cui la ripresa richiede cautele prevenzionistiche.

Clicca qui per consultare la circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026

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