La V Sezione della Cassazione penale chiarisce che il giudizio di idoneità alla mansione presuppone una visita effettiva del lavoratore e che l’attestazione di un accertamento mai svolto integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico.

La sentenza n. 3318 del 27 gennaio 2026 della V Sezione della Cassazione penale trae origine da due visite mediche preventive che, secondo l’accertamento recepito nei giudizi di merito, non furono in realtà eseguite. Al medico specialista in igiene e medicina preventiva era contestato di avere attestato falsamente, nei giorni 11 e 24 giugno 2021, di avere sottoposto a visita due dipendenti di una società, rilasciando per entrambi il giudizio di idoneità al lavoro. La Corte ricostruisce il fatto anche con riferimento alla posizione del datore di lavoro, indicato come istigatore della condotta, interessato a regolarizzare il rapporto di lavoro attraverso la formazione di documentazione sanitaria fittizia.
Sul piano processuale, la pronuncia richiama una duplice conferma di responsabilità nei gradi di merito. Il GUP del Tribunale di Trani, con sentenza del 23 gennaio 2024 emessa all’esito del rito abbreviato, aveva condannato il medico per il reato di cui all’art. 479 c.p.; la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 10 gennaio 2025, ha confermato la decisione e la Cassazione ha, infine, rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, rendendo definitiva l’affermazione di responsabilità.
I principi affermati dalla Cassazione
Secondo la Cassazione penale, il giudizio di idoneità espresso dal medico competente costituisce un atto pubblico dotato di propria autonomia, perché la legge affida al sanitario il compito di accertare e attestare lo stato di salute del lavoratore ai fini dell’assunzione o della prosecuzione dell’attività. La dichiarazione non si esaurisce dunque nella mera ricezione di dati o documenti: presuppone un controllo diretto, nel quale la visita rappresenta il passaggio necessario che conferisce attendibilità all’atto e ne giustifica la funzione pubblicistica.
La Corte affronta anche il tema della particolare tenuità del fatto richiesta dalla difesa e non riconosciuta. Il rigetto di tale prospettazione viene motivato valorizzando la reiterazione della condotta nei confronti di due dipendenti, la consapevolezza dell’esposizione dei lavoratori al rischio dal momento dell’assunzione fino alla visita e il rilievo del dolo in capo a un professionista la cui storia lavorativa era stata presentata come priva di ombre. In questa prospettiva, la gravità del fatto viene letta in rapporto alla funzione che la visita preventiva svolge nell’intero sistema di sorveglianza sanitaria.
Sorveglianza sanitaria e assetto aziendale
Per le organizzazioni che si avvalgono di servizi di medico competente la decisione richiama l’esigenza di presidiare con particolare rigore il circuito che conduce dal protocollo sanitario al rilascio del giudizio di idoneità. Il tema coinvolge la qualità dell’affidamento professionale, la programmazione delle visite, la presenza del sanitario nelle sedi aziendali e la capacità dell’impresa di dimostrare che gli accertamenti siano stati realmente eseguiti nei tempi e nelle modalità dichiarate.
La pronuncia assume rilievo anche sul piano della tracciabilità della sorveglianza sanitaria. Calendari delle visite, evidenze di convocazione, registrazioni degli accessi, verbali, referti e giudizi di idoneità devono risultare coerenti e verificabili, perché la loro attendibilità documentale costituisce il presupposto di un rapporto corretto tra datore di lavoro, professionista incaricato, RSPP e lavoratori e consente, in caso di controllo, di ricostruire l’effettivo svolgimento del percorso sanitario.
Indicazioni operative essenziali
In termini pratici, la sentenza richiama l’esigenza di una gestione sostanziale della sorveglianza sanitaria, nella quale programmazione, esecuzione e tracciabilità risultino tra loro coerenti e verificabili.
- formalizzare tempi, luoghi e modalità delle visite in coerenza con l’assetto aziendale e con le mansioni esposte a rischio;
- presidiare la documentazione sanitaria e organizzativa, così da rendere verificabile l’effettivo svolgimento degli accertamenti;
- coordinare il rapporto tra medico competente, datore di lavoro e RSPP per assicurare continuità tra valutazione dei rischi, protocollo sanitario e giudizi di idoneità;
- prevedere verifiche periodiche sulla qualità del servizio affidato e sulla corrispondenza tra attività dichiarate e attività effettivamente svolte.