La Cassazione penale ribadisce che, nel contesto applicativo dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008, istruzioni d’uso e manuale del produttore concorrono a definire il perimetro delle cautele che il datore di lavoro è obbligato ad adottare.

La vicenda riguarda una graffatrice industriale utilizzata senza il dispositivo indicato dal manuale del costruttore. La difesa aveva sostenuto che quel presidio non fosse imposto né dalla direttiva macchine né dalla norma EN 792-13 e che, pertanto, la relativa prescrizione potesse considerarsi irrilevante. La Corte respinge l’impostazione: istruzioni d’uso e manuale del produttore, nel contesto applicativo dell’art. 71, concorrono a definire il perimetro delle cautele esigibili.
Il principio affermato dalla Corte
La Sez. III della Cassazione penale esclude che il datore di lavoro possa sottrarsi alle indicazioni del manuale limitandosi a richiamare l’assenza di una corrispondente previsione nella norma tecnica. Secondo la sentenza, se il costruttore prescrive una determinata modalità d’uso o un determinato dispositivo, tale prescrizione deve essere osservata nell’utilizzo della macchina.
Il punto è centrale perché conferma una linea rigorosa: il manuale non è un allegato informativo privo di cogenza, ma uno dei riferimenti concreti attraverso cui si misura la corretta messa a disposizione e il corretto uso dell’attrezzatura.
Manuale d’uso, norma tecnica e valutazione del rischio
La pronuncia non nega il rilievo delle norme armonizzate o delle prescrizioni tecniche di settore; chiarisce però che esse non esauriscono il contenuto delle cautele dovute. In materia di sicurezza macchine, il datore deve confrontarsi anche con la configurazione e con le istruzioni specifiche del macchinario in uso.
Ne deriva che DVR, procedure e istruzioni operative non possono essere costruiti in astratto, ma devono tenere conto della macchina concreta, del manuale del costruttore, delle modalità reali di impiego e delle possibili deviazioni comportamentali.
DVR, procedure e vigilanza sull’uso reale
Un ulteriore profilo rilevante è che non basta impartire disposizioni generiche ai lavoratori. La giurisprudenza richiamata dalla Corte insiste sul fatto che il datore deve anche far rispettare le modalità d’uso previste dal manuale, verificando che la macchina non venga utilizzata in modo difforme o semplificato per ragioni di comodità, velocità o prassi tollerata.
La responsabilità, dunque, si radica non solo nell’omessa informazione, ma anche nella carenza di vigilanza sull’uso reale dell’attrezzatura.
Indicazioni operative essenziali
In termini pratici, la sentenza richiama l’esigenza di:
- verificare che ogni attrezzatura sia mantenuta e utilizzata secondo il manuale del costruttore;
- allineare DVR, istruzioni aziendali e formazione alle prescrizioni specifiche della macchina concretamente impiegata;
- controllare che eventuali semplificazioni operative o prassi di reparto non neutralizzino i dispositivi previsti;
- documentare manutenzioni, addestramento e vigilanza sull’uso reale delle attrezzature.
In sintesi, Cassazione penale, Sez. III, 12 marzo 2026, n. 9573 conferma che il manuale d’uso resta parametro concreto di legalità prevenzionistica e che la difformità tra uso prescritto e uso reale continua a costituire un indice grave di inadeguatezza prevenzionistica.