A meno di due mesi da una precedente pronuncia sul tema, la Cassazione penale riconosce che l’adozione successiva di misure di sicurezza può rilevare ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità dell’autore del reato in caso di particolare tenuità del fatto.

Il caso riguarda la condanna di un datore di lavoro per violazione dell’art. 108 del D.Lgs. 81/2008, avendo omesso di assicurare idonea viabilità in un’area di cantiere in cui erano presenti dei cavi elettrici, con rischio di inciampo, su pavimenti e percorsi e per aver omesso di installare ulteriori dispositivi di sicurezza nell’area esterna ad esso.
L’adozione immediata di misure di sicurezza
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, l’omessa applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità dell’autore del reato in caso di particolare tenuità del fatto, per la mancata valutazione, da parte del giudice del merito, dell’adozione immediata delle misure di sicurezza prescritte e dell’incensuratezza dell’imputato, avendo invece la sentenza evidenziato solamente la pluralità delle violazioni e il mancato pagamento della sanzione.
La sentenza della Cassazione penale
La III Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 30030 del 01/09/2025, ha precisato quanto affermato nella recente sentenza n. 26974 del 23 luglio 2025 e ha accolto il ricorso affermando che: «Merita rilevare che l’attuale formulazione dell’art. 131-bis, cod. pen., permette di tenere conto, ai fini dell’applicazione della disposizione, “anche della condotta susseguente al reato”. Tale aspetto è importante per tracciare il confine con l’oblazione speciale di cui all’art. 301 del D.Lgs.., n. 81, del 2008, secondo cui il reato si estingue con il pagamento della sanzione, successivo all’adozione delle misure di sicurezza. Con riguardo a quest’ultima disposizione deve osservarsi che l’effetto estintivo si verifica solo una volta verificatesi congiuntamente le due condizioni dell’adozione delle misure e del pagamento della sanzione, restando irrilevante la sola adozione delle misure dovute, senza il pagamento della sanzione, e viceversa. Invece, nel caso dell’art. 131-bis, l’adozione successiva delle misure inizialmente può essere considerata autonomamente quale indice dal quale dedurre la tenuità del fatto, in quanto qualificabile come “condotta susseguente al reato”. Ciò, comunque, non significa che l’adozione delle misure di sicurezza sia comunque sufficiente, dovendo il giudice del merito comunque valutare il valore dell’adempimento, e potendo essere apprezzati indici di segno negativo o cause ostative. Altrimenti, se si consentisse un’applicazione automatica della disposizione si finirebbe per abrogare, nella sostanza, il meccanismo estintivo previsto dalla legislazione speciale. Deve perciò affermarsi il seguente principio: “in tema di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell’adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo rilevante ai fini dell’applicazione della norma, senza che tale valutazione implichi automaticamente l’applicazione della causa di non punibilità, dovendo il giudice del merito effettuare una valutazione sull’episodio concreto, laddove altrimenti un improprio automatismo applicativo generebbe l’abrogazione tacita della causa di estinzione del reato di cui all’art. 301 D.Lgs.., n. 81, del 2008”».