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La delega di funzioni non esclude l’obbligo di risarcimento del danno

Secondo la Cassazione civile la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, non incide sull’obbligo di risarcimento gravante sul datore di lavoro in sede civile, anche nel caso in cui essa sia alla base di un’assoluzione in sede penale.

Il caso riguarda la condanna di un datore di lavoro al pagamento di una somma, in favore di INAIL, come conseguenza dell’azione di regresso avviata da quest’ultima nell’ambito di un procedimento derivante dalla morte di un lavoratore per infortunio, per il quale il datore di lavoro era stato considerato soggetto civilmente responsabile del sinistro.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, fra l’altro, di aver delegato un altro soggetto all’adozione e all’attuazione delle misure di sicurezza che avrebbero potuto evitare l’infortunio mortale, circostanza sulla base della quale il delegato era stato condannato in sede penale, mentre, invece, il datore di lavoro era stato assolto, in quanto ritenuto non destinatario degli obblighi di sicurezza e prevenzionistici.

La Terza Sezione della Cassazione civile, con sentenza n. 25512 del 21 settembre 2021, ha però respinto il ricorso, affermando che: «[…] Nel caso di specie, la ricorrente fa leva sulla delega delle funzioni prevenzionistiche […] in applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 81/2008, ipotizzando che la delega abbia trasferito sul datore di lavoro in senso sostanziale […] gli obblighi gravanti sul datore di lavoro, superando la mera titolarità formale del rapporto di lavoro. A tal riguardo, va chiarito che la individuazione del soggetto effettivamente tenuto ad assolvere gli obblighi prevenzionali è il presupposto per l’accertamento della responsabilità datoriale nella giurisprudenza penale, ma la titolarità degli obblighi penalmente rilevanti […] non incide sulla responsabilità per inadempimento dell’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro né sulla eventuale responsabilità di quest’ultimo ai sensi dell’art. 2049 cod.civ. […] In altri termini, la regola generale fissata dall’art. 1228 cod.civ. rende inopponibile al lavoratore la delega di funzioni, operante invece sul versante della responsabilità penale, senza che possa assumere rilievo, come si è detto, la diversa volontà delle parti e lasciando impregiudicate le eventuali responsabilità concorrenti di coloro ai quali siano state delegate specifiche attribuzioni in ambito prevenzionale. Non può precludersi, infatti, al datore di lavoro condannato risarcitoriamente per la violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 cod.civ. di agire in regresso o facendo valere la responsabilità esclusiva dei delegati alla sicurezza, al fine di essere tenuto indenne, rispettivamente, in parte o in tutto dalle conseguenze delle violazioni dell’obbligo di sicurezza verificatesi proprio a causa della condotta negligente di tali figure. […]».

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